focus

Dal REI al Reddito di Cittadinanza al Reddito di Base: il contributo della ricerca

di Paola
Boffo

La manovra economica per il 2022, che il Consiglio dei Ministri ha approvato in grande ritardo nella riunione del 28 ottobre, solo l’11 novembre è stata depositata in Senato. Il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024, prevede il rifinanziamento della misura per il reddito di cittadinanza per circa 1 miliardo annuo dal 2022.

Ma il disegno di legge di bilancio contempla anche alcune norme che modificano la disciplina del Reddito di Cittadinanza, che riportiamo in coda a questo articolo. Si tratta di provvedimenti che rendono la misura ancora più stringente per i percettori sul piano della condizionalità e sul piano dei controlli, che diventano preventivi e ritardano l’erogazione del sussidio.

In particolare, si introduce un piano di controlli che si aggiunge al meccanismo vigente, si anticipa l’obbligo di comunicazione della variazione della condizione occupazionale dagli attuali 30 giorni dopo l’inizio della stessa al giorno antecedente l’inizio, si associa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) alla domanda di RdC, si prevede la presenza presso il centro per l’impiego con frequenza almeno mensile e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio, si introduce la decadenza dal RdC quando uno dei componenti del nucleo familiare rifiuti la seconda offerta di lavoro congrua, ovunque collocata nel territorio italiano, anziché dopo la terza, come previsto attualmente.

Si introduce l’obbligo per i comuni, nell’ambito dei PUC (ne abbiamo parlato qui), di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l’obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). Si prevede che l’INPS verifichi ex-ante i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza e comunichi ai Comuni i casi “sospetti” per i necessari controlli prima del pagamento. I Comuni comunicano all’INPS l’esito delle verifiche entro 120 giorni. Durante questo periodo il pagamento del beneficio è sospeso.

Si estende la revoca del beneficio del RDC in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati rispetto a quelli già contemplati e prevede l’obbligo di comunicazione all’INPS da parte della cancelleria del giudice delle sentenze che comportano la revoca del RdC. Si riconoscono gli incentivi alle assunzioni anche ai datori di lavoro che assumano percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale (attualmente solo contratti a tempo pieno e indeterminato).

Si dispone che l’INPS trasmetta al Ministero della Giustizia l’elenco dei soggetti beneficiari di RdC, ai fini della verifica dei soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati, per consentire all’Inps di disporre la revoca del RdC ovvero di non riconoscere il beneficio.

Si prevede la riduzione ogni mese dell’importo del Reddito di Cittadinanza di una quota costante pari a 5 euro dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua di lavoro.

Attualmente il disegno di legge è in discussione in Parlamento, che può apportarvi modifiche, benché il tempo a disposizione sia molto ristretto.

Appare quanto meno inopportuno, inoltre, il fatto che la predisposizione delle nuove norme sia stata definita prima della conclusione dei lavori del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza presediuto da Chiara Saraceno che, nella Relazione presentata dal Ministro Orlando il 9 novembre scorso, oltre a illustrare una analisi approfondita dei dati della misura e degli esiti della stessa, offre al decisore politico 10 proposte di miglioramento del RdC, che vanno spesso in senso contrario, meno punitivo, e probabilmente più efficace, rispetto a quelle adottate dal Governo.

Queste ultime sembrano seguire di più la propaganda mainstream imperante sui media, tesa a disegnare il percettore del RdC come un furbetto disteso sul divano.

Invece è importante studiare, analizzare, ricercare, per dare basi solide alla definizione delle policy, e per orientare la pubblica opinione e anche quel cambiamento di cultura necessario per arrivare a un reddito di base incondizionato.

In questo Focus presentiamo due articoli che vanno in questa direzione: un resoconto, a cura di Giuseppe Allegri e Guido Cavalca dell’incontro che si è tenuto lo scorso 3 novembre, dal titolo “Dal reddito di cittadinanza al reddito di base?”, che oltre a raccontare commenta e rilancia la necessità di fare inchieste sociali e discuterle pubblicamente, e poi l’articolo di Matteo d’Emilione “Lotta alla povertà e punti di vista regionali: alcuni spunti di riflessione”, che illustra gli esiti di una ricerca condotta da INAPP presso i referenti regionali delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro su alcune questioni significative relative al passaggio dal Reddito di Inclusione (REI) al RDC.

Buona lettura !

 

Titolo IV

Lavoro, famiglia e politiche sociali

Capo I

Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza

ART. 20. (Rifinanziamento reddito di cittadinanza)

  1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l’anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l’anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l’anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l’anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l’anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l’anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l’anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

ART. 21. (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: “1-quater. Con riferimento ai requisiti patrimoniali di cui al comma 1, con specifico riferimento ai beni detenuti all’estero, l’INPS provvede a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche ai fini della verifica dei requisiti per il Rdc. Il Piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Agenzia delle entrate e col supporto della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali. Il Piano dei controlli è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla presentazione.”; b) all’articolo 3: 1) al comma 4, primo periodo, dopo le parole “n. 601” sono inserite le seguenti: “e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile”; 2) al comma 9, le parole “trenta giorni dall’inizio” sono sostituite dalle seguenti: “il giorno antecedente all’inizio”; c) all’articolo 4: 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. La domanda di Rdc resa dall’interessato all’INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi del comma 2, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.”. 2) al comma 6 il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole “In tale sede” sono sostituite dalle seguenti: “In sede di primo incontro presso il centro per l’impiego”; 3) al comma 8, lettera b): a) al numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l’impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio; b) al numero 5), le parole “tre offerte” sono sostituite dalle seguenti: “due offerte”; 4) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’alinea sono soppresse le parole “alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e”; b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta”; c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta”; 5) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Patto per l’inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell’ambito del progetto personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio.”; 6) al comma 15 le parole “con il consenso di entrambe le parti.”, sono sostituite dalle seguenti: “. Nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, lettera d).”; 7) dopo il comma 15-quinquies, è aggiunto il seguente: “15-sexies. I Patti per il lavoro e i Patti per l’inclusione sociale prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza”; d) all’articolo 5: 1) al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate” sono sostituite dalle seguenti: “Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate” e, dopo le parole “decreto legislativo n. 147 del 2017”, sono inserite le seguenti: “, nonché le modalità di precompilazione della richiesta di Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati di cui al comma 4”; b) al secondo periodo, le parole “del decreto di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dei decreti di cui al primo periodo”; 2) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche: a) al terzo periodo, dopo le parole “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” sono inserite le seguenti: “e fermi restando i dati di cui al comma 2”; b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso, la valutazione e l’eventuale riconoscimento da parte dell’INPS avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto.”; 3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “I Comuni effettuano a campione, all’atto della presentazione dell’istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l’accesso al Rdc e sull’effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all’erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l’INPS rende disponibili ai Comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali con la partecipazione dell’INPS, al quale è tempestivamente comunicato l’esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei Comuni.”; 4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: “4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall’INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto. 4-ter. L’INPS comunica tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli ai sensi dell’articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1. 4-quater. L’esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all’INPS attraverso la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell’INPS. Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l’esito delle verifiche non sia comunicato dai Comuni all’INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del Comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dalla eventuale corresponsione delle somme non dovute. 4-quinquies. L’Anagrafe nazionale di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc”; e) all’articolo 6, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, la piattaforma di cui al comma 2, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall’INPS, prevede parità di accesso ai centri per l’impiego e ai soggetti accreditati di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e opera in cooperazione con il Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.inPa.gov.it.”; f) all’articolo 7: 1) al comma 3, le parole “e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,” sono sostituite dalle seguenti: “e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis, 648-ter, del codice penale, dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis1 del codice penale, e per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e, per quanto riguarda l’ipotesi di cui al comma 5, in caso di recidiva, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante del comma 3-ter, e comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,”; 2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.” 3) al comma 5: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) non si presenta presso il Centro per l’impiego entro il termine da questo fissato;”; b) alla lettera e), le parole “almeno una di tre” sono sostituite dalla seguente: “almeno una di due”; g) all’articolo 8: 1) al comma 1, le parole: “Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc,” sono sostituite dalle seguenti: “Al datore di lavoro privato che a assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc,”; 2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: ”1-bis. Le agenzie per il lavoro iscritte all’Albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, autorizzate da ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc. 1-ter. Al fine di agevolare l’occupazione dei soggetti percettori di Rdc, alle agenzie per il lavoro di cui al 10 settembre 2003 n. 276 è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l’utilizzo delle piattaforme di cui all’articolo 6, comma 1, il 20 per cento dell’incentivo di cui al comma 1, che viene decurtato dall’incentivo previsto per il datore di lavoro. 1-quater. I servizi per il lavoro, accreditati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e ai quali sia stata affidata l’attivazione di interventi in favore di beneficiari del Rdc nell’ambito del programma “Garanzia Occupabilità dei Lavoratori” (GOL), di cui alla Missione M5, Componente C1, del Piano per la ripresa e resilienza dell’Itala, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, comunicano tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per l’impiego e all’ANPAL la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento all’attivazione di interventi in favore di qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della mancata comunicazione. 1-quinquies. L’ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei servizi per il lavoro di cui al comma 1-quater, con riferimento agli esiti di ricollocazione per profilo di occupabilità, tenuto conto, in particolare, del numero di offerte congrue complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse quelle non accettate. L’ANPAL segnala ai servizi interessati eventuali criticità riscontrate in sede di valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le criticità permangano, l’ANPAL valuta la revoca dalla partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della revoca.”.
  2. Al fine di assicurare i controlli su tutti i richiedenti e percettori di Rdc, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l’INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio integrale dei dati, l’INPS, trasmette al Ministero della giustizia l’elenco dei soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per consentire all’Inps di disporre, ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal fine il Ministero della giustizia trasmette all’INPS gli esiti della verifica di cui ai periodi precedenti entro sessanta giorni dalla ricezione dell’elenco ivi previsto.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta congrua ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di quanto previsto al comma 5 e ferma restando la decadenza della prestazione ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lettera e).
  4. La riduzione di cui al comma 3 non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, nonché per i nuclei familiari fino a quando tra i componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
  5. La riduzione di cui al comma 3 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione di cui al medesimo comma 3, non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del medesimo d.l. n. 4 del 2019.
  6. La riduzione di cui al comma 3 è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo periodo, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie.
  7. La riduzione di cui ai commi da 3 a 6, cumulata a partire dal mese dell’ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a seguito dell’eventuale rinnovo del beneficio ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019.
  8. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sono apportate le modificazioni di seguito indicate. a) alla lettera d) le parole “ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione.” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione, riproporzionata in base all’orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.”; b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: ”d-bis) per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi.”
  9. Per le finalità di cui al comma 1, lettera e), il decreto di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, è integrato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’INPS.
  10. L’INPS con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 effettua una specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati, anche in via prospettica, tramite la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, minori oneri ascrivibili all’applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 3 a 7 i quali possano effettivamente trovare, anche parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva spesa, in una corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tali correlate accertate risorse possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
  11. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 22. (Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego)

  1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego correlati all’esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.
  2. A decorrere dall’anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego derivanti dalle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

Paola Boffo

reddito di cittadinanza
Articolo precedente
Dal reddito di cittadinanza al reddito di base?
Articolo successivo
Il Taxonosaurus Rex del Green Deal europeo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.