In questi ultimi anni la Commissione europea, pur con molte contraddizioni, ha lanciato alcune importanti iniziative per promuovere un’economia sostenibile. Tra queste è utile ricordare il “Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile” (COM 2018/97) 1 e il “Piano di investimenti per un’Europa sostenibile Piano di investimenti del Green Deal europeo” (COM 2020/21)2.
Come necessario supporto alle politiche sul “Green Deal” della UE, attraverso le attività di un gruppo di esperti internazionali (TEG), la Commissione europea ha varato la cosiddetta “TASSONOMIA”, cioè quelle regole per potere definire “ecosostenibile” una determinata attività economica.
È utile precisare che tali regole sono finalizzate, non tanto a vietare finanziamenti alle attività considerate non ecosostenibili, ma a favorire quelle attività finanziarie che contribuiscono realmente allo sviluppo ecosostenibile, evitando il cosiddetto “greenwashing”. La Commissione ha inoltre previsto di valorizzare ulteriormente quegli strumenti finanziari particolarmente ecosostenibili (i cosiddetti eco-bond) attraverso l’assegnazione di una certificazione (l’ecolabel europeo) in via di definizione.
Le regole generali della tassonomia, contenute nel Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio3, comportano che una attività “verde” debba contribuire positivamente su almeno uno di sei temi considerati ambientalmente positivi e non comportare danni a nessuno degli altri. I sei temi individuati sono:
- la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- l’adattamento ai cambiamenti climatici;
- l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- la transizione verso un’economia circolare;
- la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
Il regolamento prevedeva che con atti delegati, la Commissione definisse i criteri di valutazione (criteri di vaglio tecnico) delle diverse attività economiche candidate ad influire positivamente o meno sui temi su menzionati.
Il 9 dicembre del 2021 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2021/2139((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139&qid=1639500251027.)) della Commissione che definisce tali criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
E proprio in occasione della discussione per la definizione di tali criteri che la Commissione, come spesso accade ha subito la pressione di alcuni Paesi e, soprattutto, di alcune lobby (quella del nucleare e quella del gas in particolare), che hanno fatto grandi pressioni affinché le loro attività fossero considerate “ecosostenibili”. Tale azione, non essendoci un’opposizione qualificata di almeno 15 rappresentanze nazionali (si sono dichiarati contrari solo 13 Stati, tra cui, non c’era l’Italia), non è stata bloccata. La Commissione ha rimandato la propria decisione a successivi approfondimenti (infatti il Considerando 27 del citato Regolamento recita: “Il regolamento (UE) 2020/852 riconosce l’importanza dell’«energia climaticamente neutra» e impone alla Commissione di valutare il contributo potenziale e la fattibilità di tutte le pertinenti tecnologie esistenti. La valutazione è ancora in corso per quanto concerne l’energia nucleare; non appena il processo sarà concluso la Commissione darà seguito ai risultati nel quadro del presente regolamento.”
Su questo tema, su cui occorre sviluppare una forte azione di informazione e contrasto, cominciamo con l’ospitare un articolo di Tommaso Chiti e alcuni documenti provenienti dalla rete.
Sul prossimo numero ospiteremo un articolo di Paolo Masoni che, sino al 2020, ha fatto parte Paese del gruppo di esperti che ha lavorato nel tavolo tecnico (TEG) per la definizione della Tassonomia.
Riccardo Rifici
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