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L’obiettivo è l’art. 27 della Costituzione?

di Maria Pia
Calemme

La Corte costituzionale ha stabilito, ieri, che il decreto d’urgenza del governo1 che fa proprio il testo approvato dalla Camera sull’ergastolo ostativo, per certi versi peggiore delle norme in vigore2, è sufficiente a restituire gli atti alla Corte di cassazione, “cui spetta verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza” poiché “le nuove disposizioni […] incidono immediatamente e direttamente sulle norme […], trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici e delle misure alternative a favore di tutti i condannati (anche all’ergastolo) per reati cosiddetti ‘ostativi’, che non hanno collaborato con la giustizia. Costoro sono ora ammessi a chiedere i benefici, sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo”3. La decisione è forse inappuntabile dal punto di vista giuridico, poiché la Corte ha preso atto di una modifica della norma che avrebbe dovuto, invece, dichiarare incostituzionale 18 mesi fa se non avesse scelto la strada dell’interlocuzione con il Parlamento. Tuttavia la modifica sulla quale si basa la decisione (di cui sarà necessario leggere la motivazione) è contenuta in un decreto legge, cioè in una norma immediatamente applicabile ma che deve essere convertita, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’emanazione.

Se il testo approvato dalla Camera diventerà legge, nuovi interventi della Consulta saranno non solo auspicabili ma anche molto probabili, in vigenza dell’attuale formulazione dell’art. 27 che, però, nelle intenzioni di FdI4 dovrebbe essere modificata in maniera sostanziale, limitando la finalità rieducativa della pena “in rapporto con le altre funzioni” (“assicura[re] la giusta punizione del reo per il fatto commesso e la prevenzione generale e speciale del reato”) e alle “esigenze di difesa sociale”. Nella proposta di legge si lamenta l’impossibilità “per il giudice di irrogare pene esemplari, che fungano da ammonimento verso tutti i consociati, che pure potrebbero svolgere un’opportuna funzione preventiva” a causa dell’art. 133 del codice penale che stabilisce che le pene debbano essere graduate in funzione della gravità del reato. Si vorrebe, insomma, sostituire alla discrezionalità della magistratura giudicante (pur ancorata agli elementi imposti dalla norma) l’assoluta arbitrarietà delle “pene esemplari”, nel puro stile del “diritto penale del nemico, dove rileva piuttoso chi si è rispetto a ciò di cui si è imputati, il tipo d’autore piuttosto che il reato, essendo la logica quella della difesa sociale”5.

Una modifica costituzionale di questo tipo non sembra probabile ma serve a settare il tono della conversazione, per così dire. Perché si dice “certezza della pena” e si intende certezza di tenere in carcere il più a lungo possibile, anche in carcerazione preventiva, anche quando il carcere è inutile, anche quando è platealmente dannoso (come mostrano anche i numeri dei suicidi, 76 dall’inizio dell’anno, che avvengono principalmente fra persone che si trovavano in carcere da pochi giorni o addirittura da poche ore, e degli atti di autolesionismo,). E quindi si rinvia di due mesi l’entrata in vigore della riforma del processo, facendo intendere che sarà necessario rivedere qualche norma, probabilmente quelle più garantiste e si vara, nello stesso decreto del 31 ottobre, una norma anti-raduni6. E poiché “è finita la pacchia” e “non siamo più la repubblica delle banane” si tengono anche in mare i naufraghi soccorsi dalle Ong, asserendo di non accettare di prendere lezioni sui diritti umani da nessuno.

Questa postura “maschia” del governo sembra, come è stato osservato da più parti, in contrasto con le affermazioni dell’attuale ministro della Giustizia (quando però non era ancora ministro) sia in tema di ergastolo ostativo (“un’eresia contraria alla Costituzione”), sia in tema di ergastolo tout court (“il fine pena mai non è compatibile, al fondo, con il nostro stato di diritto”). Ma il “garantista” Carlo Nordio non si era limitato a schierarsi per l’abolizione dell’ergastolo: aveva affermato che la depenalizzazione è la via maestra sia per accelerare i tempi della giustizia penale sia per contrastare il sovraffollamento delle carceri, spingendosi ad asserire che “occorre eliminare il pregiudizio che la sicurezza o la buona amministrazione siano tutelate dalle leggi penali” e che è necessario riformare complessivamente il codice penale di epoca fascista, ancora largamente vigente.

E però, senza fare un plissé, non solo Carlo Nordio ha visto passare il decreto sull’ergastolo ostativo e sulla norma anti-raduni ma, in visita al carcere di Regina Coeli da neo-ministro, ha sostenuto che l’edilizia penitenziaria è una priorità nell’opera di “modernizzazione e umanizzazione”, senza specificare se stia pensando alla costruzione di nuove carceri (la risposta sbagliata al problema del sovraffollamento, perché nuove prigioni significano generalmente nuovi prigionieri, come ha sottolineato anche il Comitato europeo contro la tortura, che suggerisce invece una sorta di numero chiuso7) o alla ristrutturazione di quelle esistenti, vecchie e fatiscenti, con gravi carenze igienico-sanitari, in cui gli spazi di vita sono al di sotto del livello della decenza e per la quale ci sono scarissime risorse (il PNRR prevede 0,13 miliardi per l’edilizia penitenziaria e il miglioramento degli spazi nelle strutture minorili di riabilitazione) e che invece richiederebbe un grande investimento, non solo finanziario.

Maria Pia Calemme

  1. n. 162 del 31/10/2022[]
  2. Si veda l’articolo di Giovanni Russo Spena, Peggio della pena di morte.[]
  3. https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20221108182221.pdf.[]
  4. Si veda la proposta di modifica costituzionale d’iniziativa dei deputati Cirielli, Lucaselli, Zucconi, del 2018, ripresentata all’inizio di questa legislatura alla Camera dall’on. Edmondo Cirielli.[]
  5. T. Pitch, Il malinteso della vittima, 2022, p. 36.[]
  6. Si veda l’articolo di Roberto Rosso, I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.[]
  7. Si veda il 31° Rapporto del Comitato europeo contro la tortura.[]
carcere, ergastolo ostativo, governo Meloni
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