Ci sono direttive, raccomandazioni, decisioni, del Parlamento europeo che in Italia vengono – quando accade – recepite e fatte proprie dopo anni, come se il loro valore sovranazionale non avesse alcun peso. Poi accade che, in altri frangenti, i tempi di reazione raggiungano una velocità inaspettata e si traducano in 24 ore in disegni di legge già preconfezionati. Quello che, parafrasando gli sport di velocità, sarebbe definito come falsa partenza. Questo è avvenuto dopo che martedì 10 febbraio il Parlamento europeo ha approvata una delibera relativa ai cd “paesi sicuri” ed un’altra relativa ai cd “paesi terzi sicuri”, in cui teoricamente sarà possibile effettuare rimpatri con meno vincoli legislativi a impedirne la realizzazione. Di questo abbiamo già parlato nella scorsa settimana ma, mentre ne scrivevamo, il governo prontamente elaborava un ddl già in programma (già previsto da cui la “falsa partenza” e di cui ancora non si conosce il testo integrale, ma che è stato approvato mercoledì 11 al CdM pomeridiano).
Il ddl è finalizzato, innanzitutto, all’adeguamento interno al Patto già proposto in Commissione europea il 14 maggio del 2024 e che entrerà, con tutte le probabilità, in vigore a giugno. Il governo ha chiesto che venga, con urgenza, calendarizzato in Parlamento, sia con una prima parte di norme immediatamente precettive, sia in una seconda, con la possibilità di conferire una delega legislativa all’esecutivo, per il recepimento di regolamenti e direttive comunitarie entro sei mesi. Il disegno parte da questo per affrontare altri propri cavalli di battaglia ad oggi rimasti inevasi. Tema fondante è quello, declinato durante la campagna elettorale come “attuazione del blocco navale” (ovviamente per chi chiede asilo), ora declinato nell’espressione “Difesa dei confini e interdizione delle acque territoriali”. L’obiettivo dichiarato è il solito: si pensa di poter migliorare il contrasto all’“immigrazione irregolare” mettendo in atto il Regolamento UE 2024/1359 il cui articolato introduce – afferma il testo – iter specifici per la gestione delle crisi derivanti da afflussi massicci o “strumentalizzati”. (migranti usati come strumento geopolitico). Il regolamento1 disciplina la gestione delle situazioni di crisi o forza maggiore nel sistema europeo di asilo, prevedendo deroghe temporanee e un rafforzato meccanismo di solidarietà tra Stati membri. La decisione di esecuzione del Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare deroghe procedurali (registrazione, procedure di frontiera, termini di trasferimento) e attivare un piano di solidarietà basato su ricollocazioni, contributi finanziari o misure alternative. Sono stabiliti limiti temporali, monitoraggio costante e garanzie di proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali, incluso il principio di non respingimento. È inoltre prevista una procedura accelerata per domande verosimilmente fondate e un coordinamento UE rafforzato, con sostegno finanziario dedicato. Entrerà in vigore dal 1 luglio di quest’anno.
In ambito di diritto marino e di sicurezza nazionale poi, viene prevista la facoltà di interdire l’attraversamento delle acque territoriali a unità navali laddove “sussistano gravi minacce per l’ordine pubblico”. La frase è inquietante: intanto le acque territoriali, che corrispondono alle 12 miglia marittime dalla costa, sarebbero interdette, in base ad una discrezionalità tutta in capo al ministero competente, anche alle imbarcazioni che rischiano di naufragare? Se questo fosse l’intento, nell’ottica di rendere più rischiosa la vita per chi tenta di arrivare in Italia, non solo si violerebbero le principali convenzioni in materia e la base stessa della “legge del mare”, ma si permetterebbe anche ai trafficanti di esigere cifre più alte e di avere maggior controllo dei richiedenti asilo che comunque continuerebbero a partire. A meno che non si decida che il mancato soccorso come quello di Steccato di Cutro, 94 morti accertati, di cui ricorre la settimana prossima il triste anniversario, divenga in maniera istituzionalizzata, la regola.
Tutto questo dovrebbe essere accompagnato – nei desiderata del governo – ad un nuovo sistema di sorveglianza integrata, coordinata con l’agenzia europea Frontex. Detto sistema secondo il ddl dovrebbe servire a “prevenire le rotte migratorie”. Altro elemento di inganno e puerile propaganda. I punti di partenza e di arrivo di chi tenta di salvare la propria vita sono noti da anni, possono subire variazioni ma non significative. Si omette il fatto che gli accordi bilaterali, firmati ad esempio con la Libia (2017) e la Tunisia (2023) e che, non essendo transitati in Parlamento hanno il valore di semplici carte di intenti, pur rivelatisi costosi e improntati sul rafforzamento dei mezzi di controllo e di prevenzione delle partenze da tali Paesi, non hanno sortito alcun effetto se non quello di aumentare – come in pieno proibizionismo – la loro clandestinizzazione.
Tra quelli che vengono definiti i “pilastri tecnici” del disegno di legge, prevale, come già scritto rispetto al decreto legge, l’implementazione/introduzione, della procedura di rimpatria alla frontiera, da mettere in pratica attraverso il cd rito accelerato esperibile direttamente presso i valichi o le zone di transito. Si riafferma tranquillamente che, indipendentemente dal fatto che l’asilo è un diritto individuale, che si vuole velocizzare l’allontanamento di soggetti (forse tranne quelli ritenuti vulnerabili) provenienti da “Paesi sicuri” o “le cui istanze di protezione risultino manifestamente infondate. C’è però la scelta, attraverso il regolamento, di espandere l’espulsione giudiziale. Il testo amplia la fattispecie dei casi in cui il giudice, in sede di condanna, potrà disporre l’allontanamento dello straniero, quale sanzione alternativa o accessoria, prevedendo iter semplificati per l’esecuzione coattiva verso i detenuti. Nel Ddl si ragiona anche del trattenimento amministrativo. Il legislatore intende normare in maniera ancora più stringente i trattenimenti nei Centri Permanenti per i Rimpatri, nelle more dell’esame, garantendo la certezza ai tempi dell’iter. Va ricordato che da giugno, il trattenimento, che riguarderà in maniera formale anche i richiedenti asilo, potrà essere portato al massimo di 24 mesi dagli attuali 18.
Il disegno di legge prevede poi l’ennesima stretta sulla protezione complementare (ex protezione speciale) e sui ricongiungimenti familiari.
L’obiettivo dichiarato è quello di impedire un impiego strumentale della norma: l’accertamento dei legami familiari e dell’integrazione sociale dovrà basarsi su criteri oggettivi e rigorosi, quali la durata effettiva del soggiorno e l’assenza di condanne penali che denotino pericolosità sociale. Similmente, per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari, la delega al Governo impone criteri restrittivi per l’identificazione dei familiari aventi diritto.
L’accesso al beneficio risulterà subordinato alla prova di una reale vulnerabilità del congiunto e all’assenza di un adeguato sostegno nel Paese d’origine, circoscrivendo in tal modo la discrezionalità interpretativa che ha caratterizzato la prassi degli ultimi anni.
Da ultimo c’è una parte delegata al governo del ddl con cui si punta a integrare l’Italia nel Sistema Europeo Comune di Asilo (CEAS). Questo significa porre in evidenza, quando si parla di accoglienza, il recepimento della Direttiva (UE) 2024/13462 per uniformare gli standard delle prestazioni su scala europea definendo le qualifiche e le procedure di adeguamento ai Regolamenti 2024/13473 e 2024/13484 per rendere i processi di analisi delle domande più rapidi e certi.
Da ultimo il ddl insiste sulla necessità di provvedere ad uno screening biometrico e al, potenziamento della banca dati EURODAC (European Asylum Dactyloscopy Database ) come da Regolamento 2024/13585 per giungere ad una tracciabilità totale dei flussi. Non abbiamo indicato a caso i link che rimandano ai diversi dispositivi approvati in sede UE e immediatamente recepiti in Italia. Se si perde qualche attimo a leggerne anche gli incipit, sono accomunati da un punto di partenza prioritario. Si abrogano norme, leggermente meno stringenti, che hanno retto in Europa fino a 12 anni fa per alzare ancor più i muri della fortezza, credendo, o peggio, volendo far credere che in questa maniera si protegge l’Europa e si salvano da una “invasione” che esiste solo nella mente degli invasati e dei fabbricanti d’odio, i sacri e inviolabili confini. Non serviranno a nulla simili armi se non a produrre ancora tante altre stragi premeditate come quelle di Cutro. Non dimentichiamocelo.
Stefano Galieni
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401359.[↩]
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32024L1346.[↩]
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32024R1347.[↩]
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32024R1348.[↩]
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401358.[↩]