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Illegittima vendetta

di Gianluca
Schiavon

L’attualità delle provocazioni da parte delle destre estreme al Governo – o formalmente all’opposizione – per difendere omicidi di gioiellieri accertati in tre gradi di giudizio, ci dà lo spunto per descrivere le crisi di cultura giuridica e di modello di Stato occidentale.
La legittima difesa e i suoi limiti etici trovano la prima concettualizzazione nel pensiero occidentale in Tommaso d’Aquino che nella Summa Theologica puntualizza la distinzione fondamentale tra legittima difesa lecita e vendetta illecita. Questa concezione influenzerà anche la prima fonte di diritto positivo, nel secolo XII, vale a dire i Decretali di Papa Gregorio IX, dove si legge testualmente: «quamvis vim vi repellere omnes leges et omnia iura permittant; quia tamen id debet fieri cum moderamine inculpatae tutelae, non ad sumendam vindictam, sed ad iniuriam propulsandam». Fin dal medioevo il contrasto della forza attraverso la forza può essere esercitato “con misura della incolpevole tutela non per esercitare la vendetta” e, dunque, la legittima difesa è limitata giuridicamente ed eticamente dalla proporzione tra azione e reazione. L’istituto è stato affinato da Giulio Claro.  Il giurista rinascimentale, infatti, definì i presupposti della legittima difesa
moderata: modus, tempus e causa, non facendo risultare sufficiente la buona intentio di difesa.
Appare evidente che la propaganda delle estreme destre mondiali – sintetizzabile nello slogan “la difesa è sempre legittima” – risulti fuori dal recito del diritto positivo contemporaneo ma, soprattutto, della tradizione cristiana.
Questa esimente fu oggetto di una compiuta riflessione da parte dei giusnaturalisti osservatori del nascente Stato moderno. Da Hobbes a Locke, tutti i filosofi della politica e del diritto del XVII secolo connetterono la legittima difesa alla guerra considerando la prima una declinazione concreta della seconda nella forma di guerra tra privati. Guerra tra privati da limitare al minimo perché eccezione al più effettivo degli elementi definitori dello Stato e cioè il monopolio della violenza e della repressione.
L’esercizio della legittima difesa presuppone, come corrispettivo soggettivo, un diritto del singolo a detenere un’arma propria o impropria e a predisporsi all’utilizzo della stessa. Diritto teorizzato e realizzato nella prima colonizzazione della modernità senza Stato, ma protetta dall’egida del Signore onnipotente. E’ questo il caso dei padri pellegrini, prima e dei fondatori delle 13 colonie, poi, la cui consuetudine ha conseguito la codificazione nel secondo emendamento della Costituzione federale americana, ratificato il 15 dicembre 1791, in forza del quale dal diritto del singolo “to keep and bear Arms” promana il diritto di organizzarsi in milizia, in guarnigione o in esercito.

 Se il diritto all’autodifesa armata ha, nientemeno, rango costituzionale la legittima difesa ha limiti eccezionali e non si sostanzia in un’eccezione al diritto/dovere dello Stato, o di una comunità organizzata, di punire. Nel sistema statunitense la legittima difesa non è, quindi, moderata o proporzionata da un bilanciamento tra beni e sovente la difesa del bene giuridico più importante nella tradizione giudiaco-cristiana, il bene vita che può esser subordinato alla difesa proprietà privata su beni materiali e immateriali.
Le codificazioni italiane nella monarchia liberale e fascista hanno recepito una concezione della legittima difesa ultra-consolidata nel diritto. L’articolo 49 del codice penale adottato il 1889 e redatto dal ministro Zanardelli inseriva questa come seconda causa di giustificazione, dichiarando non punibile chi commettesse il fatto  per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta”. Il dettato legislativo, pur non citando il moderamen, la proporzione, è una traduzione quasi letterale del latino medievale di Gregorio IX. Ma c’è dell’altro. Il codice firmato da Mussolini – e ancora vigente – all’art. 52 escludeva la punibilità del fatto al soggetto “costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa“; introducendo nel testo la proporzione dell’offesa ingiusta e la attualità del pericolo. La legislazione voluta da Alfredo Rocco, mettendo al centro la titolarità esclusiva dello Stato del diritto/dovere di punire, considerava la legittima difesa non solo necessitata ma alternativa a una comoda fuga dalla scena dell’aggressione, qualsiasi essa fosse.  Per cambiare l’articolo, va ricordato, non bastò la pessima legislazione emergenziale degli anni 70, ma fu necessario il berlusconismo già maturo e tardo.
Le integrazioni caldeggiate dalla Lega nel 2006 e nel 2019 – rispettivamente dalle arcinote menti giuridiche di Calderoli e Salvini – si sono sostanziate nell’introduzione di un caso specifico, la legittima difesa domiciliare che permette l’uso dell’arma legittimamente detenuta nei confronti non solo di chi metta in pericolo l’incolumità di persone, ma anche di chi sia intenzionato a sottrarre beni con il pericolo di aggressione, senza desistere. La legittima difesa domiciliare dal 2006 si è fondata sulla presunzione relativa di proporzionalità tra offesa e difesa nel caso in cui si violi il domicilio e ci sono voluti interventi di Corte costituzionale e Sezioni unite penali della Cassazione per ribadire che la proporzionalità tra azione e reazione non sussisterebbe ove una persona colpisse un’altra  introdottasi nel suo pollaio attiguo a una casa con un coltellino per rubarne il contenuto. Ci sono volute, di nuovo, le Sezioni unite, per statuire che la legittima difesa domiciliare non può riguardare qualsiasi domicilio come il posto di lavoro, ma solo un luogo in cui la persona che subisce l’aggressione possa escludere la generalità delle persone che vi si introducono.
L’ultima riforma ‘salviniana’ ha addirittura sfondato il muro della logica giuridica, intervenendo sull’eccesso colposo di legittima difesa domiciliare e disponendo (art. 55 c.p.) che questo eccesso non sussista mai quando colui che reagisca all’aggressione si trovi in condizioni di minorata difesa o di turbamento psichico.
Non può sfuggire che queste norme siano in continuità con le norme proposte nell’ultimo PdL leghista o vannacciano attraverso la riproposizione accentuata del diritto penale autoritario da un lato e che, dall’altro, risentano delle parole d’ordine inedite della tecnoplutocrazia reazionaria orientata a fondare un ordinamento tecnofeudale.
L’accentuazione sul farsi ragione da sé e la reimmigrazione dei cittadini non integrati ai valori occidentali sono, in fondo, due facce della stessa nefanda medaglia: la distruzione dello Stato moderno come garante di diritti e doveri universali. Uno Stato-comunità che accetta che il detentore di un’arma possa esercitare il diritto di cancellare gli errori altrui,
annichilendo chi li commette, è uno Stato che rinuncia a rieducare chi ha sbagliato, nonché a educare indirettamente e a proteggere la generalità dei consociati.
Se lo Stato registra i rapporti di forza derivanti dalle potenze tecnologiche senza neppure stabilire e fare applicare le regole, i diritti divengono variabile dipendente dell’appartenere a un ceto, a una corporazione a una famiglia. L’incubo schiarisce i suoi contorni, tramite il passaggio dallo Stato a vocazione egemonica, comitato d’affari della borghesia, si potrebbe realizzare un  nuovo apparato disumanizzato nel quale esistono solo superuomini e sottouomini, padroni e schiavi.

Troviamo un’alternativa per cui ripensare la vita collettiva? Non certo pattuendo un contratto sociale con le oligarchie, per assenza di contraenti e per assenza di garanti, ma attualizzando le tre categorie di Spinozza: conatus, amor e moltitudo. Solo componendo la spinta all’autoconservazione e la passione conseguente (conatus) nella moltitudine la convivenza civile soppianta la guerra di ciascuno contro ciascuno. Composizione che avviene in quello che possiamo chiamare amore cioè lo speciale legame dell’uomo e della donna con i e le loro simili che si genera con la ri-conoscenza e il ri-conoscimento di sé negli altri.

Gianluca Schiavon

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