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Un Pacchetto UE per regolare il digitale e i diritti dei gig workers

di Andrea
Allamprese

La Commissione europea ha avviato il 30 giugno scorso una consultazione pubblica sul “Digital Services Act Package”, riguardante un pacchetto di iniziative per regolare il digitale (Google, Apple, Facebook, Amazon, ma anche, in generale, la digitalizzazione delle imprese). L’istituzione UE ha invitato le parti interessate (autorità garanti della concorrenza, enti pubblici, mondo accademico, operatori del diritto e dell’economia, sindacati e organizzazioni datoriali) a partecipare alla consultazione (v. in particolare la sezione V della consultazione intitolata ” Self-employed individuals and platforms” – Lavoratori autonomi e piattaforme).

Qui il link alla public consultation: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-digital-services-act-package.


Nel Pacchetto rientrano due temi assai spinosi a livello UE: 1) una iniziativa legislativa volta a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme (i c.d. gig workers); 2) e, collegata alla prima, la questione della contrattazione collettiva per i lavoratori autonomi (al seguente link il comunicato della Commissione: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1237).

Rinviando a un successivo articolo l’approfondimento della questione della protezione a livello UE dei diritti dei gig workers, ci soffermiamo qui sulla seconda questione riguardante i lavoratori autonomi.

Il problema, per il diritto alla contrattazione collettiva degli autonomi, nasce dalle regole europee della concorrenza. Ai sensi del diritto UE della concorrenza (come interpretato dalla Corte di Giustizia), i lavoratori autonomi sono classificati come imprese; pertanto, i contratti collettivi che regolano i rapporti di lavoro di tali lavoratori sono vietati in quanto impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza (art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’UE; vedi anche https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/competition-law-and-collective-agreements).

Questo orientamento è presente anche nel recente Regolamento UE n. 1150/2019 sull’equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, che non consente di stipulare contratti collettivi per i lavoratori effettivamente autonomi. (1)

Quale soluzione dare al problema? L’iniziativa giuridica a cui dovremmo tendere è una comunicazione della Commissione europea che allinei la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE alla “giurisprudenza” del Comitato europeo dei diritti sociali (vedi la decisione sul reclamo collettivo n. 123/2016, Irish Congress of Trade Unions v. Ireland). Per il Comitato di Strasburgo infatti il diritto alla contrattazione collettiva deve essere garantito in ogni caso in cui esiste uno squilibrio di potere tra prestatore di lavoro e committente.

La contrattazione collettiva dovrebbe essere legata al concetto di “unità economica”, che è molto ampio, e quindi qualsiasi persona che lavora nell’ambito di una unità economica altrui, se svolge la sua attività attraverso una unità economica altrui, allora è sottoposta a regole che gli impongono altri e quindi deve avere il diritto a negoziare attraverso la contrattazione collettiva. Deve insomma essere chiaro che è la disparità di potere contrattuale a giustificare la contrattazione collettiva e non il vincolo di subordinazione.

La soluzione esiste ed è a portata di mano. E’ perciò sbagliato il tentativo della Commissione di diluire il tema disperdendolo in una consultazione più ampia e ritardare la risoluzione del problema. L’UE dovrebbe – secondo il sindacato europeo – confermare la corretta interpretazione del diritto della concorrenza comunitario per escludere completamente i contratti collettivi dal campo di applicazione dell’art. 101 del TfUE e delle norme nazionali sulla concorrenza. Non ci vogliono anni di dibattito (https://www.etuc.org/en/pressrelease/commission-delays-action-collective-bargaining-self-employed).

 

(1)Le organizzazioni che rappresentano i lavoratori autonomi possono adire i giudici nazionali «per far cessare o vietare qualsiasi caso d’inadempienza» delle prescrizioni del regolamento (art. 14), o elaborare, con i fornitori di servizi di intermediazione online, codici di condotta (art. 17).

 

Andrea Allamprese

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