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Più repressione, please

di Maria Pia
Calemme

“La parola chiave, l’hashtag è: repressione. […] In altri ordinamenti c’è la notte in carcere. Che poi diventa una settimana e via aggravando. […] Qui sono le leggi che non devono lasciare scampo”. Così Luca Zaia nell’intervista al Corriere del Veneto del 6 giugno, commentando le violenze a Peschiera del Garda del 2 giugno. Il presidente della Regione Veneto sembra pensare che il nostro ordinamento non preveda né il fermo di polizia, né l’arresto in flagranza, né la carcerazione preventiva e che a farla da padrona sia “la sociologia” (sic!) (cioè, secondo quanto si capisce dalla lettura dell’intervista, la valutazione delle circostanze, della gravità dei fatti e dell’età degli autori delle violenze, come previsto dalle norme), determinando una sostanziale impunità. Quello dell’impunità è un rafrain incessante quando si parla di diritto penale: sembrerebbe che in Italia ci siano pochi processi, poche condanne, pene brevi, persone condannate che gironzolano tranquillamente per le strade o che se ne stanno comode comode a casa.

Nella realtà le cose stanno in maniera completamente diversa: secondo i dati del Ministero della giustizia, una settimana fa (31/5) erano presenti nelle carceri italiane (e per un periodo molto più lungo di una notte)1 8.355 detenuti adulti in attesa di primo giudizio (di cui oltre un terzo stranieri), su un totale di 54.771 (oltre il 15%). Se si sommano anche gli appellanti e i ricorrenti (cioè coloro che hanno già riportato una condanna in almeno un grado di giudizio e che, a Costituzione vigente, devono comunque essere considerati innocenti) si arriva a poco meno del 27%. Va meglio rispetto agli anni precedenti (erano oltre il 40% nel 2011)2, ma non va bene. E non solo perché ogni anno qualche migliaio di persone sottoposte a detenzione preventiva vengono assolte, con la configurazione quindi di un’ingiusta detenzione (che solo in una terzo circa dei casi viene indennizzata dallo Stato), ma perché la limitazione della libertà personale (in carcere o in detenzione domiciliare) dovrebbe costituire, come si dice, l’extrema ratio ed è invece, spesso, l’ordinaria maniera di procedere delle Procure, che sembrano anche rispondere, in questo modo, alla domanda di “sicurezza” che percorrerebbe la società e che fa produrre, di volta in volta, sull’onda dell’ultimo fatto di cronaca, proposte di aumento delle pene, introduzione di nuovi reati e/o aggravanti, abbassamento dell’età di imputabilità per i minori e via penalizzando.

Nel 2021 sono state disposte, secondo quanto riportato nella relazione al Parlamento sulle misure cautelari personali e riparazione per ingiusta detenzione3, 45.608 misure cautelari detentive (su un totale di 81.102 misure4, quindi il 58% del totale delle misure è detentiva), di cui oltre il 52% (24.126) di custodia in carcere, in prevalenza disposte in fase istruttoria.

A proposito della coerenza tra misure cautelari custodiali e sentenze, nella relazione si legge: “In linea generale e salvo casi particolari, il giudice non dovrebbe emettere le misure cautelari custodiali degli arresti domiciliari e del carcere in quei procedimenti ove ritenga possa essere concessa, con la sentenza di condanna, la sospensione condizionale della pena; tuttavia, come si vedrà nel prosieguo, vi sono molteplici casi in cui tale norma non sembra essere stata osservata”. Facendo riferimento solo alle misure custodiali disposte nel 2021 per i procedimenti conclusi nello stesso anno (32.805), per esempio, in oltre il 14% dei casi si è arrivati a una sentenza di condanna con sospensione della pena e nel 9% del totale all’assoluzione o al proscioglimento. Se si fanno due conti, solo in questi procedimenti rapidamente definiti lo scorso anno oltre 7.500 persone sono state sottoposte a custodia cautelare (in carcere o agli arresti domiciliari, con o senza “braccialetto”) e sarebbero dovute invece rimanere libere.

Le misure cautelari possono essere disposte, a legislazione vigente, solo in determinati casi: rischio di inquinamento delle prove, pericolo di fuga, rischio di reiterazione dello stesso reato o di commissione di un reato della stessa specie di quello per il quale si è indagati o imputati (per esempio una rapina mentre si procede per un furto)5. Secondo Fabio Roia, presidente vicario del Tribunale di Milano, il 95% delle misure viene disposta sulla base dell’ultimo presupposto, quello oggetto del referendum n. 2 di domenica prossima, perché gli altri presupposti sono difficili da dimostrare6. Quindi, si ammette, il ricorso a un presupposto non dimostrabile e non specifico (pericolo di commissione di un reato della stessa specie) viene utilizzato come escamotage per limitare la libertà personale, che è costituzionalmente garantita, anche quando non ci sono elementi probanti a giustificarla. Si attribuisce in questo modo alle misure cautelari e in particolare alla custodia cautelare (che, come abbiamo visto, è la misura più utilizzata e, a questo scopo, più efficace) un compito di prevenzione generale che è, invece, una delle funzioni della pena. Better safe than sorry sembrerebbe essere il principio ispiratore, peccato che non si tratti di uscire di casa con l’ombrello anche quando c’è il sole.

Maria Pia Calemme

  1. La durata delle misure cautelari è correlata al massimo della pena edittale prevista per il reato contestato, fino a un massimo di 6 anni. La lunghezza delle pene (sia edittali sia irrogate) è uno degli elementi di maggiore criticità del nostro sistema di giustizia penale e contribuisce non poco a mantenere le carceri in situazione di sovraffollamento.[]
  2. In questi 10 anni sono intervenuti alcuni provvedimenti legislativi mirati a limitare il ricorso alla custodia cautelare, in particolare la legge n. 47/2015.[]
  3. https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/misure_cautelari_personali_2021_aggiornamento_aprile_2022.pdf. I dati si basano sulle risposte del 70% degli uffici.[]
  4. Sono misure cautelari non detentive: il divieto di espatrio, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento, il divieto di dimora, l’obbligo di dimora.[]
  5. L’art. 274 del codice di procedura penale prevede: “Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede; c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede”.[]
  6. Intervista del 4/6/2022 a Virginia Piccolillo, Corriere della sera.[]
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