Circa un mese fa, con un provvedimento giudiziario unico (almeno per ora) nel suo genere, sono state poste sotto sequestro sette sezioni per uomini del carcere toscano di Sollicciano, un’imponente struttura progettata per 500 persone, entrata in funzione nel 1983. Un istituto relativamente nuovo, quindi, soprattutto se si considera che la maggioranza dei penitenziari italiani è stata costruita all’inizio del 9001 e non pochi anche prima2. Nuovo ma fatiscente, con gravi carenze infrastrutturali che hanno prodotto consistenti infiltrazioni d’acqua, impianti non a norma, ratti, scarafaggi e cimici3. La giudice per le indagini preliminari di Firenze che ha disposto la chiusura parziale dell’istituto ha tenuto conto delle numerose denunce e segnalazioni di detenutə, avvocatə e magistratə di sorveglianza, ma ha dovuto utilizzare le norme sulla sicurezza sul lavoro per raggiungere un obiettivo altrimenti non perseguibile, vista l’indifferenza colpevole dell’amministrazione penitenziaria: sottrarre detenutə e personale a condizioni incompatibili con la salute e talvolta con la vita, come sembrano indicare i tanti suicidi (33 dall’inizio dell’anno) e le numerose morti per “cause da accertare” (da gennaio a oggi sono morte per cause diverse da suicidio 83 persone).
La circolare del Provveditorato regionale che invitava a stendere materassi per terra (in celle già strapiene) per accogliere le 250 persone in precedenza ospitate nelle sezioni di Sollicciano sequestrate (circolare poi ritirata) è un classico concentrato di insofferenza per le norme nazionali e internazionali e indifferenza per le esistenze concrete di chi in carcere vive e di chi vi lavora. Il sovraffollamento, il cui tasso è attualmente al 140%, secondo il Comitato per la prevenzione della tortura (organo del Consiglio d’Europa) mina ogni tentativo di dare un significato pratico al divieto della tortura e di altre forme di maltrattamento poiché può risultare in una violazione dei diritti umani. Del resto, con la sentenza “Torreggiani c. Italia” del 2013 la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha condannato lo Stato italiano proprio per la violazione dell’art. 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani e degradanti) a causa del grave sovraffollamento carcerario, per arginare il quale nessun provvedimento deflattivo è stato messo in atto da questa maggioranza parlamentare, che ha invece approvato numerose misure che peggiorano la situazione, sia lungo la catena della punizione sia lungo quella delle condizioni interne ai penitenziari. Nemmeno le precedenti maggioranze si erano però particolarmente distinte da questo punto di vista, animate quasi unanimemente dall’ossessione per la “sicurezza”.
Dopo la sentenza Torreggiani, tuttavia, è stata introdotta nell’ordinamento penitenziario una norma che prevede una riduzione della pena da scontare in presenza di condizioni di sovraffollamento4. La norma interviene, come si dice, “a valle” del sovraffollamento – quindi quando si sono già determinati gli effetti deleteri di aver vissuto in condizioni che minano l’integrità fisica e psichica –, laddove misure preventive, “a monte”, potrebbero evitare – o limitare – quegli effetti.
Misure che limitano il ricorso al carcere quando sussistano condizioni di sovraffollamento, pur senza incidere sulle scelte politiche che lo determinano (criminalizzazione, uso massiccio della detenzione preventiva, lunghezza delle pene), sono adottate in alcuni Paesi europei. Secondo il rapporto From challenges to solutions: mapping european strategies on prison overcrowding dell’European organisation of prison and correctional Services (EuroPris)5 al quale hanno collaborato le amministrazioni penitenziarie di 33 Regioni e/o Paesi europei (circa l’80% degli aderenti all’organizzazione), ma non l’Italia, la stessa definizione di “sovraffollamento” non è univoca: Galles e Inghilterra, per esempio, distinguono il numero “teorico” di detenutə che un carcere può ospitare dal numero massimo di detenutə che possono essere ospitatə in condizioni di sicurezza6. Alcune amministrazioni, inoltre, definiscono la capacità di accoglienza non solo in termini di posti letto, ma anche di accesso proporzionato all’assistenza sanitaria, all’igiene, all’istruzione, al lavoro, alle attività all’aria aperta e ai servizi di riabilitazione. Il land Renania-Palatinato, per esempio, applica un limite alla capacità degli istituti pari al 90% per garantire lo spazio necessario al distanziamento e alle cure.
Dalle diverse definizioni di sovraffollamento discendono anche misure diverse per fronteggiarlo.
Misure operative interne, talvolta temporanee, sono la condivisione delle celle (in Svezia, per esempio, dove la prassi è la detenzione in celle singole) o la trasformazione di palestre e aule scolastiche in spazi di detenzione (in Danimarca) o l’abbassamento per legge della soglia minima da 4 a 3 m² (in Repubblica Ceca).
Le misure a medio termine, che mirano a stabilizzare il sistema al di là delle risposte immediate alla crisi, anche perché le “emergenze” tendono a diventare ordinarietà, si concentrano sulla gestione dei flussi di ingresso e di uscita attraverso sanzioni e misure non detentive, l’esecuzione progressiva delle pene e programmi di liberazione temporanea e/o anticipata. In Belgio, per esempio, il monitoraggio elettronico è ampiamente utilizzato per pene fino a tre anni e in Polonia lo stesso sistema viene impiegato per le condanne fino a 18 mesi. Anche la Scozia fa ampio ricorso alla sorveglianza elettronica in sostituzione delle pene detentive brevi, che sono vietate.
Molte delle misure strutturali, invece, consistono nella costruzione di nuovi edifici penitenziari, la “ricetta” che viene indicata anche dal governo italiano: l’Ungheria ha programmato la costruzione di una prigione da 1.500 posti; la Francia (uno dei Paesi che ha visto un maggiore incremento della popolazione carceraria tra il 2020 e il 2025) ha implementato un piano per aumentare di 15.000 posti la capienza dei suoi istituti penitenziari entro il 2027; la Croazia ha programmato la costruzione di moduli da 400 posti per ospitare fino a 2.000 detenutə in più. Si tratta, ovviamente, non solo di una “ricetta” sbagliata, ma di un intero orientamento di accanimento punitivo, soprattutto se alla maggiore disponibilità di posti nelle carceri non corrisponde una maggiore attenzione ai bisogni delle persone detenute e un maggiore impegno nel facilitarne il ritorno alla libertà, anche attraverso un maggior investimento in risorse umane nell’area cosiddetta trattamentale (istruzione, attività culturali, lavoro, sostegno psicologico e sociale): “La lezione più importante da trarre – afferma un alto funzionario del Servizio penitenziario e di libertà vigilata svedese (Kriminalvården) – è che aumentare il numero di posti letto senza ampliare l’accesso alle attività comporta gravi rischi… La Svezia raccomanda alle altre giurisdizioni di non ripetere questo errore: l’aumento della capacità ricettiva deve essere bilanciato con l’accesso ad attività che consentano il reinserimento nella società”7.
La misura più interessante illustrata dal rapporto è quella adottata dai Paesi Bassi, che applicano un vero e proprio numero chiuso dai primi anni 2000: quando viene raggiunto il limite di capienza delle strutture detentive le nuove ammissioni vengono temporaneamente sospese e l’ingresso in carcere si verifica solo quando si libera un posto. “Questo meccanismo […] garantisce la stabilità e assicura che gli standard minimi di detenzione non vengano compromessi” si afferma nel rapporto. “Un approccio ancora poco esplorato in Europa è l’adozione formale di un numerus clausus, ovvero un limite massimo imposto per legge al numero di persone private della libertà […] [che] potrebbe garantire una maggiore chiarezza in materia di responsabilità e prevenire la saturazione del sistema. Tali meccanismi spostano la responsabilità a monte, promuovendo una responsabilità condivisa lungo tutta la catena giudiziaria”.
Una proposta di “numero chiuso” per i singoli istituti penitenziari era stata avanzata alcuni anni fa dal Comitato per la prevenzione della tortura, che ha reiteratamente censurato il ricorso alla costruzione di nuovi istituti e l’adozione di politiche per aumentarne la capacità, riaffermando invece la necessità di ricorrere a misure alternative alla detenzione in carcere e stigmatizzando le rigide politiche penali, il ricorso frequente alla custodia cautelare prolungata e le lunghe pene detentive, cioè le cause arcinote del sovraffollamento8.
A livello nazionale, alcune proposte che accolgono l’indicazione del CPT sono state presentate in Parlamento nel corso degli anni, senza mai essere calendarizzate. La più recente risale al 2025 e porta la firma di Riccardo Magi9. Prevede, molto sinteticamente, che “nessuno possa essere detenuto in un istituto che non abbia un posto letto regolarmente disponibile e che, in mancanza di posti, l’esecuzione della pena avvenga tramite misure alternative” (art. 1).
Se approvata sarebbe un passo nella direzione di prevenire il sovraffollamento, di intervenire a monte.
Ancora più a monte, però, si pongono altre misure. Innanzitutto l’abolizione di tutti i nuovi reati, delle nuove aggravanti, degli innalzamenti delle pene per adultə e minorə previsti dai “pacchetti sicurezza” (a proposito: ce n’è in ballo un altro, volto tra l’altro a criminalizzare ulteriormente il conflitto e ad allargare ancora l’area della punibilità minorile). Poi un ampio provvedimento di depenalizzazione, che non sostituisca però la sanzione penale con quella amministrativa, come ha fatto l’attuale maggioranza, accentuando il carattere classista del sistema. Ancora: il più presto possibile un provvedimento di indulto (invocato, con molti caveat, qualche mese fa anche dal segretario generale aggiunto del Sindacato autonomo polizia penitenziaria), sufficientemente largo da ridurre drasticamente il numero di persone costrette a vivere in condizioni inumane e degradanti. Tanto per cominciare.
Non è da questo Parlamento, ovviamente, che ci si può aspettare anche una sola timida inversione di tendenza dello straripante populismo penale che ne ha caratterizzato l’azione legislativa, ma potrebbe e dovrebbe essere un impegno per chi si candida a diventare maggioranza nel prossimo.
Maria Pia Calemme
- Il carcere di Poggioreale a Napoli, per esempio, risale al 1914.[↩]
- Tra i tanti, sempre considerando solo alcune grandi città, l’Ucciardone a Palermo è stato inaugurato nel 1842; San Vittore a Milano è entrato in funzione nel 1879; Regina Coeli a Roma è stato definitivamente adibito a carcere nel 1890, ma il complesso architettonico che lo ospita risale alla prima metà del 600.[↩]
- Sulla possibilità che queste condizioni costituiscano motivo di differimento della pena il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato una questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, che la discuterà a settembre, per l’assenza nell’ordinamento penitenziario di un “rimedio” a condizioni di detenzione che violano il senso di umanità e la dignità umana.[↩]
- Lo sconto di pena per il sovraffollamento carcerario è regolato dall’art. 35-ter dell’Ordinamento penitenziario e consiste in una riduzione pari a 1 giorno ogni 10 trascorsi in spazi considerati inumani e degradanti (fissati dal CPT in un minimo di 4 metri quadrati per detenutə), se il disagio si è protratto per almeno 15 giorni. In caso di pene già espiate viene riconosciuto un modestissimo indennizzo.[↩]
- https://www.europris.org/wp-content/uploads/2025/12/Mapping-Overcrowding-in-European-Prisons2025.pdf.[↩]
- Una sostanziale differenza con l’Italia, dove il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria determina il tasso ufficiale di sovraffollamento, sempre inferiore a quello effettivo, includendo nel conteggio dei posti anche quelli non disponibili su base permanente.[↩]
- https://www.europris.org/wp-content/uploads/2025/12/Mapping-Overcrowding-in-European-Prisons2025.pdf, p. 18.[↩]
- Cfr. https://rm.coe.int/1680a63c72.[↩]
- https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2025/10/leg.19.pdl_.camera.2520.19PDL0154080.pdf.[↩]