Riprendiamo dal blog di Cesare Moreno, maestro di strada, l’articolo del 30 maggio.
Decimazione?
Interi gruppi classe stanno per essere falcidiati dalle bocciature. Gli allievi che non si sono collegati verranno bocciati, Questo è quello che sta minacciando qualche docente.
Il MIUR con l’ordinanza del 16 maggio 2020 ha emanato direttive per derogare dalle normali procedure. Cito alcune di quelle più significative:
Ordinanza 16 maggio 2020
Art. 1 strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti
princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Art. 2 comma 1
(i collegi) aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza
Art. 2 comma 2
(il collegio) integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa
Art. 3 comma 2
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui al:
- decreto 62 art 3 comma 3, casi di non ammissione
- decreto 62 articolo 5, comma 1 frequenza di almeno tre quarti dei giorni
- decreto 62 all’articolo 6, commi 2, 3 e 4. Insufficienze e misure per il recupero
Art. 3 comma 7
Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.
Il MIUR stesso, come accade troppe volte nelle sue ordinanze, offre scappatoie e varchi per non fare quanto detto solennemente all’articolo uno. Nell’ordinanza per 6 volte c’è l’inciso “ove necessario” e per 4 volte si parla di “eventuale” integrazione. Nel DL62, che è il riferimento per questa ordinanza, per 23 volte c’è una locuzione possibilista (può o possono).
Ma in particolare il comma 7 dell’articolo 3 è un capolavoro di arbitrio codificato: le assenze della prima fase – opportunamente verbalizzate per carità – sono motivo sufficiente per invalidare l’anno scolastico. Come si fa a valutare la non presenza in linea con cause non imputabili alla connettività? Un’ordinanza che avesse voluto rispettare il diritto all’istruzione avrebbe detto: qualsiasi sia la causa delle assenze lo Stato provvede ad attivare misure di recupero che non sono eventuali o forse necessarie ma indispensabili e doverose.
Riassumo i dati della questione:
- La didattica a distanza non è stata attuata da tutti i docenti, non è stata attivata per un numero di ore adeguato e soprattutto non è stata attivata in una modalità fortemente interattiva. Quindi anche i ragazzi che si sono connessi hanno comunque subito una decurtazione del lavoro didattico.
- Non mi risulta che ci sia alcuna norma – e non ci potrebbe essere – che obbliga i docenti a possedere le competenze in fatto di Formazione a Distanza, né che li obbliga a possedere un computer, una linea internet e che li obblighi a usare l’energia elettrica ed i giga necessari ai collegamenti. Chi non ha potuto o voluto collegarsi non lo ha fatto e nessuno l’ha potuto obbligare- Quindi ci sono allievi che non si sono collegati non per propria decisione.
- analogamente nessuno poteva obbligare i ragazzi ad avere gli strumenti necessari e neppure a collegarsi necessariamente, tanto meno poteva obbligare le famiglie ad essere competenti nell’assistere i figli nell’apprendimento scolastico. Una norma che si basa sull’obbligo del collegamento on line è di per sé illegittima in quanto ignora deliberatamente la disparità dei mezzi tecnici e culturali.
- Sappiamo bene che se in media 12 famiglie su cento non hanno alcun mezzo informatico, nelle realtà emarginate questo numero raggiunge la quasi totalità se si tiene conto del fatto che un cellulare obsoleto comunque non è efficace nella didattica a distanza, se si tiene conto della mancanza di spazi, se si tiene conto della presenza di diversi utenti per lo stesso apparecchio.
- Dunque complessivamente esiste un numero enorme di allievi che di fatto non ha potuto fruire del servizio scolastico. Alcuno reputano che si tratti di un terzo degli allievi e va da sé che questa proporzione ha un enorme scarto medio tra varie zone sociali e geografiche.
- Di fronte questa situazione ci troviamo, come troppo spesso accade, di fronte ad opposti estremismi che fanno solo danno:
- Bocciatori compulsivi – Quale che sia la causa, i ragazzi che sono giunti impreparati alla fine dell’anno, comunque meritano la bocciatura. Un promozione ope legis sarebbe una iattura non solo per loro ma per tuta la scuola perché darebbe il cattivo esempio.
- Promotori compulsivi -I ragazzi non hanno potuto studiare non per propria colpa, la bocciatura aggiungerebbe danno al danno. Vanno promossi.
Dico che sono opposti estremismi perché entrambi i punti di vista ignorano il problema della crescita autentica degli esclusi: non sono interessati ad affrontare il problema ma ad affermare un potere, il primo quello delle istituzioni, l’altro quello dell’opposizione all’istituzione.
Il mio punto di vista è che ci sono dei ragazzi che sono stati privati di una occasione formativa e questa deve essere loro offerta di nuovo, perché diversamente manca un pezzo nel loro processo di sviluppo.
La possibile soluzione pratica è un anticipo di anno scolastico solo per i ‘fuori linea”, ma già la cosa ha suscitato reazioni di dirigenti ed insegnanti che temono – forse a ragione – un raddoppio della confusione a inizio anno, e una sovrapposizione tra recupero ed avvio ordinario. Inoltre non c’è nessuno stanziamento straordinario di fondi e nessun impiego di nuove risorse professionali per attivare il recupero.
Quello che serve è un piano straordinario di recupero ben distinto dall’inizio del nuovo anno scolastico, che si fondi su risorse finanziarie e professionali fresche,
In un mese è possibile recuperare quattro mesi di vuoto se si lavora per piccoli gruppi, se si fa didattica sperimentale e cooperativa, se si lavora sui nuclei fondamentali, se si stabilisce con gli allievi una relazione di aiuto e di sostegno e non una relazione giudicante e troppo spesso ‘correttiva’ e punitiva. Molti insegnanti sono in grado di fare un lavoro di questo tipo e lo hanno fatto indipendentemente dalle direttive; se solo avessero la possibilità di farlo senza essere ostacolati da logiche corporative e difensive, potrebbero non solo recuperare le difficoltà dell’emergenza ma contribuire a rinnovare una scuola troppo ingessata dai regolamenti e dal badare ai troppi piccoli interessi che le ruotano intorno . Il MIUR e le amministrazioni locali – qualche volta – hanno saputo riconoscere che nei territori esistono educatori ed imprese sociali che intrattengono con gli allievi e le famiglie deprivate rapporti di fiducia e di collaborazione e che possono contribuire a riavvicinare allievi e famiglie ad una scuola che li ha lasciati soli nei momenti più difficili. E’ una risorsa importante che va mobilitata.. Abbiamo tre mesi fino al 1 settembre e c’è tutto il tempo per mobilitare queste risorse in modo oculato ed efficace. Basta volerlo.
Io mi auguro che le notizie che mi arrivano siano esagerate e che non si giunga alla decimazione delle classi; vorrei anche ricordare che minacciare la bocciatura per ottenere la partecipazione, oltre che una prassi pedagogicamente inefficace, è anche una pratica illegale perché pronunciare prima dello scrutinio ed individualmente un giudizio che deve essere collegiale e tener conto di tutti i risultati didattici dell’allievo è una pratica illegale ed impugnabile di fronte al TAR.
Per tutti questi motivi ho chiesto a Federconsumatori e ad altri esperti di studiare gli aspetti legali di questa faccenda, perché nel caso dovesse accadere che i ragazzi siano bocciati o siano promossi senza adeguate misure di recupero siano pronti a sviluppare un’azione legale collettiva.
Nel frattempo noi Maestri di Strada stiamo attivando i SELFIES – Supporto Educativo Libero per FinirE la Scuola – una sorta di autoscatto dello stato della mente, un libretto per raccogliere un bilancio delle competenze comunque maturate, affinché ognuno degli allievi con cui interagiamo faccia un bilancio della propria esperienza e impari a conservare le cose buone che ha incontrato sul proprio cammino. Ci pare che in questo modo possiamo creare un dialogo che prende atto dell’emergenza e delle difficoltà – che un sistema complesso come la scuola ha nell’affrontare anche il semplice problema di una chiusura dignitosa dell’anno scolastico -e che aiuta la giovane persona a dare un senso anche a questa deprivazione. Per questa strada è possibile che anche gli allievi restati tagliati fuori capiscano quanto sia importante per loro non accettare l’esclusione sia che prenda la forma della bocciatura sia che prenda la forma della finzione che tutto sia andato bene.