di Alessandro Tedde* –
Valutazioni generali a margine dell’iniziativa contro l’ingiusta legge elettorale sarda
Giovedì 4 aprile, a Cagliari, il Comitato d’Iniziativa Costituzionale e Statutaria e i Comitati Sardi per la Democrazia costituzionale hanno organizzato un incontro pubblico nel quale sono stati descritti i ricorsi contro l’ingiusta legge elettorale attualmente in vigore in Sardegna, promossi presso il TAR, le cui prime decisioni sono attese per il periodo estivo.
La Legge Statutaria n.1 del 2013 fu già oggetto di impugnazione (infruttuosa) all’indomani della prima applicazione, nella tornata elettorale del 2014.
In un’agile ma puntuale relazione, il Prof. Andrea Pubusa (Comitato Co.Stat., nonché docente di diritto amministrativo dell’Università di Cagliari) ha introdotto nel dibattito i punti dirimenti della critica democratica alla legge ed alle sue recenti modifiche, da cui sono emersi nuovi profili di illegittimità, anche sotto il profilo costituzionale, che hanno consentito di sollevare alcune questioni alla Consulta, la cui decisione di incostituzionalità potrebbe introdurre un ulteriore strumento di pressione verso il Consiglio regionale, perché approvi una nuova legge.
1. La critica dei comitati alla legge
In premessa è stata posta un’annotazione politica generale: in un dibattito pubblico che lamenta menomazioni della sovranità del popolo sardo da parte di fonti eteronome, è proprio una legge votata dal Consiglio regionale nella XIV legislatura a rappresentare la limitazione più grave, che intacca uno dei principi fondanti del liberalismo: l’eguaglianza del voto a prescindere da chi lo abbia espresso, purché appartenente al corpo elettorale (Ferrara, 2002: 18).
Se con la retorica oggi dominante, che pretende di distinguere il voto in “utile” e “inutile” a seconda delle forze a cui è rivolto, si è portata quasi metà dell’elettorato all’astensione (47% nel 2014; 46% nel 2019), la legge impugnata aggrava la situazione con una serie di meccanismi che complicano l’espressione stessa del voto (come dimostrato dalle schede annullate in sede di scrutinio).
I meccanismi distorsivi e di circuizione della volontà popolare sono molteplici.
In prima analisi, il cd. premio di maggioranza che garantisce il 60% dei seggi alla coalizione di maggioranza relativa: un dato che, interpolato con quello dell’astensione e delle schede bianche e nulle, evidenzia che oggi Solinas (come Pigliaru nel 2014) governi in rappresentanza di un’esigua minoranza dei sardi (il 22-23% per il primo; il 19% per il secondo).
A seguire, è la presenza di sbarramenti plurimi indirizzati a colpire le forze critiche, nonché ad eliminare una possibile alternativa alla mera alternanza tra i due poli maggiori, a rappresentare l’altro elemento macroscopico di anti-democraticità: ne è la prova quanto accaduto nel 2014 con la coalizione guidata da Michela Murgia (10% e nessun eletto) e in parte oggi con il Movimento 5 Stelle, la cui rappresentanza in Consiglio è stata “decapitata” del candidato alla Presidenza.
Ancora altri elementi critici sono presenti nell’art. 21 della legge, che consente ai consiglieri uscenti l’adesione tecnica a favore di una lista per esonerarla dalla raccolta delle firme, che tuttavia si presenta spesso “fittizia”, poiché non esiste una norma che impedisca al firmatario “tecnico” di candidarsi in un’altra lista concorrente.
Vi è, poi, il mancato rispetto del rapporto tra i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione e quelli effettivamente assegnati (a sfavore dei collegi più piccoli) che, al pari della norma sulla cd. parità di genere, è stato oggetto di numerose critiche durante l’incontro.
2. Il dibattito
Nell’ampio dibattito che si è sviluppato, si sono susseguiti diversi interventi, nei quali sono state avanzate anche delle proposte, sia in termini di maggiore approfondimento analitico sia di generalizzazione della battaglia politica.
Fernando Codronesu (tra i presentatori del ricorso) ha avanzato la proposta di lavorare ad una legge di iniziativa popolare per sostenere una mobilitazione politica a latere del percorso giudiziale. Alcuni degli intervenuti si sono dunque soffermati sulle linee di questa possibile proposta, ad esempio sugli sbarramenti (massimo 3% per le liste e 5% per il governatore ha sostenuto Gianni Marilotti, del Movimento 5 Stelle) o sul sistema elettorale (“proporzionale puro” e no al ricatto del Presidente sul Consiglio dovuto al simul stabunt simul cadent, è stata la proposta di uno dei legali dei ricorrenti, l’Avv. Gaias).
Ma, soprattutto, un elemento forte nel dibattito è stata la numerosa presenza femminile tra gli interventi, nei quali sono stati inquadrati i motivi per considerare “intollerabile” la concezione delle donne come una minoranza da tutelare (così l’ex consigliera regionale Claudia Zuncheddu), nonché la necessità di guardare all’esperienza femminista come un fattore di emancipazione generale e non parziale (Pierlisa Castiglione ha invitato la platea a condividere il recente manifesto “Un femminismo per il 99%”).
A conclusione del dibattito, Marco Ligas (CDC Sardi, già direttore del Manifesto Sardo) ha ripreso i vari punti toccati precedentemente, soffermandosi sull’importanza di una proposta di legge alternativa, nonché sulla necessità di evidenziare l’incoerenza tra le dichiarazioni fatte dai consiglieri regionali sul territorio e le posizioni invece espresse in aula. Ha quindi dato comunicazione di una proposta, giunta dal comitato di Sassari, sulla possibilità di promuovere un’azione anche presso il giudice ordinario, oltre che presso quello amministrativo (è probabile che il riferimento sia all’esperienza, anche vittoriosa, dei ricorsi contro il Porcellum e l’Italikum proposti dall’Avv. Felice Carlo Besostri, v. Galli-Besostri-Comero, 2014).
3. Poche e semplici valutazioni
Nello spazio che rimane, voglio avanzare qualche riflessione che in sede di convegno non era ancora matura per essere espressa.
Da alcuni anni a questa parte, le battaglie riguardanti la materia costituzionale (e non solo) tendono a seguire una lettura fondata sul paradigma “élites contro popolo” o “alto contro basso”. Anche alcuni degli interventi del convegno si sono posti su questa linea interpretativa che, pur legittima sul piano della propaganda, presenta il rischio di portare a risultati indesiderati quando si pone a premessa dell’analisi teorica e dell’elaborazione di una strategia politica.
Data la nota “non neutralità della tecnica”, è bene che la proposta alternativa cui si vorrebbe dare vita abbia chiaro la sua ineliminabile connotazione di parte. Qualsiasi proposta non potrà soddisfare tutti e, pertanto, l’obiettivo è quello di fare torto al minor numero possibile di persone.
Uno dei principi cardine della democrazia, che con questi ricorsi e con questa proposta ci accingiamo a tutelare, è il rispetto del principio di maggioranza, poiché «la volontà della maggioranza è sempre considerata espressione della volontà comune» (v. Gierke, 1913). Compito di una legge elettorale che si voglia giusta, cioè perlomeno democratica, è che la maggioranza dei rappresentanti sia conforme, per numero e composizione, alla maggioranza dei rappresentati, seguendo una mera proporzione.
Da questo punto di vista, la più maggioritaria delle leggi elettorali è quella proporzionale, che ad una maggioranza sociale-elettorale fa corrispondere una maggioranza politico-istituzionale (come non può esimersi dal rilevare, pur in via di critica, Frosini, 2006). Questo sistema elettorale, per cui «la sovranità può appartenere nonché essere veramente esercitata dal popolo è proprio di] quegli Stati in cui vi è un comune senso di appartenenza, un idem sentire de republica, uno ‘stare insieme’ nel nome di qualcosa che unisce e non divide» (Frosini, 2006: 87). La nostra Comunità si è aggregata nell’adesione ai principi universalistici della Costituzione e, di conseguenza, così dovrebbe essere per una legge elettorale che non si voglia anti-costituzionale.
Ma affermare questo significa tenere da conto il fatto che la nostra Carta, come è vero per tutte le costituzioni, è l’atto con cui si attesta la vittoria di una parte contro un’altra.
Il processo politico-giuridico di affermazione dell’eguaglianza di voto e della rappresentanza politica come rappresentanza dell’interesse nazionale è essenzialmente un processo di espropriazione di potere da una classe all’altra. Ciò è vero e verificato almeno dal 1789, quando il re francese fu espropriato della sua sovranità «in nome della nazione che, a sua volta, è espropriata ad opera del terzo stato. Ma questo ha dalla sua parte una legittimazione fortissima. Si pone in quel momento storico come classe generale [e] come classe generale proseguirà l’opera di penetrazione nello stato e di rifondazione delle sue istituzioni per usarle come strumento volto a conformare a se stessa tutta la società». Come è possibile cogliere dalle parole di Gianni Ferrara (2002: 18-20), qui sta la motivazione della continua approvazione di leggi elettorali palesemente anticostituzionali (oltre che, spesso, incostituzionali) nel corso della nostra storia repubblicana.
Infatti, la Costituzione della Repubblica Italiana, promulgata nel 1948, non riconosce più alla classe borghese il ruolo di classe generale. Sul punto, basti guardare ai dibattiti in sede di Assemblea Costituente, a partire da voci come quella del cattolico Mortati, maestro del diritto costituzionale italiano, il quale ebbe ad affermare che la Costituzione riconosce «la speciale posizione» rivestita dalla classe operaia1, protagonista di un «grandioso moto storico di emancipazione» e, pertanto, meritevole di assurgere al ruolo di «classe generale, perché rivolta alla tutela di interessi trascendenti quelli immediatamente suoi propri» (Mortati, 1954; 1975).
La continua approvazione di leggi elettorali che tendono ad “ingannare” il principio di maggioranza espresso dal sistema proporzionale (e che proprio per via di questo inganno vengono chiamate, a torto, maggioritarie) è una delle molte prove che oggi possono essere poste a dimostrazione dell’irreversibile declino della classe borghese quale classe generale.
Questa classe, minoritaria nella società2, ha perso la sua legittimazione di guida politica da parte del popolo, sua «comunità di riconoscimento» (recognitional community, v. Hart, 1961), come dimostra, per stare alla vicenda della Sardegna, il dato dei non votanti aggregato con quello delle schede bianche e delle nulle (per convinzione) che supera il 50% degli aventi diritto al voto. A mente di quanto sostenuto dal politologo e attivista americano Hans Sherrer (2001), la mole di «chi sceglie coscientemente di non partecipare alla politica» è tale da configurare l’astensione come equivalente «ad un’uscita dalla società politica» secondo la «forma di secessione personale […] più accessibile all’individuo», che «denuncia la menzogna che è dietro il mito del ‘governo per consenso’», mentre, in realtà, «non è stato dato alcun consenso».
Se e solo se accettiamo il presupposto teorico ed analitico che il processo di affermazione della rappresentanza sia un processo di espropriazione del potere tra classi in lotta per l’egemonia politica sulla società possiamo legittimamente fare uso di lettura del tipo “alto-basso” per descrivere il conflitto tra una classe non più generale ed egemone ma ancora dominante, che, come oligarchia, fa valere la propria rendita di posizione per allontanare il momento della sua effettiva caduta e una nuova classe generale, potenziale poiché non ancora divenuta egemone.
Tutti i discorsi tecnici di “ingegneria istituzionale” vengono dopo: l’obiettivo di ogni nuova legge elettorale che proporremo, a qualsiasi livello istituzionale, non potrà che essere quello proprio della Costituzione che la legittima. Una Costituzione che non è la garanzia del potere del Terzo Stato, bensì il riconoscimento dell’ineluttabilità dell’avvento al potere del Quarto Stato.
La partecipazione a queste iniziative (mia personale e di Sinistra XXI, l’organizzazione che rappresento) avverrà all’insegna di queste premesse.
* Alessandro Tedde, pres. naz. Sinistra XXI
Riferimenti bibliografici
Ferrara, G. (2002). L’Altra riforma, nella costituzione. Manifestolibri.
Frosini, T. E. (2002). Forme di governo e partecipazione popolare. G. Giappichelli.
Galli, G., Besostri, F., & Comero, D. V. (2014). L’urna di Pandora delle riforme: Renzi, le riforme istituzionali e l’Italicum. Biblion.
Gierke, O. V. (1913). Ueber die Geschichte des Majoritaetsprinzipes. reprinted in: Bernd Guggenberger/Claus Offe (Hrsg), An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie, Opladen: Westdeutscher Verlag, orig, 22-38, quindi raccolta e pubblicata in Vinogradoff, P. (1913). Essays in Legal Studies, University Oxford Press, 312-335; trad. it. “Sulla storia del principio di maggioranza, in Rivista delle Società, 1961, 1103-1120.
Hart, H. L. (2002). Il concetto di diritto (1961). Einaudi, Torino.
Mortati, C. (1954). Il lavoro nella Costituzione. Dir. lav, 28.
Mortati, C. (1975). Commento all’art. 1 Cost. Commentario della Costituzione, 22.
Sherrer, H. “Non-Voting as an Act of Secession”, in Watner, C. & McElroy, W. (2011). Dissenting Electorate: Those Who Refuse to Vote and the Legitimacy of Their Opposition, Jefferson, NC: McFarland & Co., Inc., 2001, 126-129; poi in The Voluntaryst, Number 114 – 3rd Quarter 2002
1 Nel senso marxiano del termine, dunque non eminentemente operaistico secondo l’accezione che si sarebbe sviluppata in un periodo seguente a quello delle affermazioni di Mortati.
2 E che, sia chiaro, non può essere confusa con il cd. “ceto medio”, come bene osserva Giuseppe De Rita, già fondatore e presidente del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali), nell’intervista fatta da Giacomo Bottos, Raffaele Danna e Lorenzo Mesini per la Rivista Pandora, n. 3 del 2017, pp.12-17.