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Per ora è solo propaganda ma l’obbiettivo è l’abolizione del diritto d’asilo

di Stefano
Galieni

La distruzione sistematica del diritto d’asilo prosegue, rendendo la palude UE sempre più simile, da questo punto di vista all’egemonia di Trump negli USA e alle spinte nazionaliste che percorrono il pianeta. Un altro tassello è stato aggiunto nel mosaico, di quello che porterà l’Europa a veder applicato a giugno prossimo il New Pact on Migration and Asylum. Il risultato è stato spacciato dal governo italiano e dalle destre del continente, come una grande vittoria. Il testo approvato a maggioranza – e questo è importante – dal Consiglio dell’Unione Europea, rappresentato dai ministri dell’interno, prevederebbe: centri di rimpatrio in Paesi terzi, inasprimento delle misure per le espulsioni, perquisizioni e aumento dei casi in cui sarà possibile detenere chi è considerato irregolare. Polonia, Slovacchia e Ungheria hanno votato contro, perché considerano l’accordo raggiunto troppo morbido e in quanto non intendono prendere alcuna quota di “irregolari” né tantomeno contribuire a fondi di solidarietà compensativi, ma ora tutto passerà alla negoziazione nel Parlamento Europeo dove gli schieramenti non sono scontati. Il primo punto in cui il Consiglio ha raggiunto un veloce accordo è la lista UE dei Paesi di origine “sicuri” (Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia). Chi è originario di questi Paesi vedrà di fatto la propria domanda soggettiva e in quanto tale individuale, di protezione, resa quasi nulla dalla sicurezza riscontrata dalla provenienza. Il diniego alla protezione sarà quasi automatico e soggetto alla cosiddetta procedura accelerata che consentirà di rimpatriare entro 28 giorni. Questi Paesi, in virtù del loro status, potranno divenire quindi divenire return hubs (centri di smistamento), per chi non ne è originario ma che va comunque rimandato indietro. La logica della delocalizzazione dei richiedenti asilo si vorrebbe insomma estendere in chiave globale. Secondo il ministro danese per l’Immigrazione Rasmus Stoklund “inizia la prossima parte del nostro lavoro, ovvero cercare di fare accordi insieme ad altri Paesi europei e Paesi terzi. Questo è un nuovo difficile processo”, ovvero quello di concordare in maniera bilaterale con i singoli Stati, le modalità di realizzare tali hubs. Ancora più entusiasta il Commissario europeo agli Affari Interni Magnus Brunner secondo cui “si allentano i criteri per definire un Paese terzo sicuro”. Ad oggi per poter deportare in un Paese che non sia quello di provenienza è obbligatorio verificare un legame concreto fra la persona da espellere e lo Stato in questione. Se io ad esempio, venendo dal Ghana, sono passato dalla Tunisia, il rapporto con Tunisi è comprovato. Se dovesse essere approvato anche dal Parlamento il fatto che questa obbligatorietà nel determinare una deportazione non è necessaria, sarà sufficiente che vi sia un accordo fra lo Stato UE in cui il richiedente si trova e quello in cui lo si intende deportare per bypassare questo vincolo. È l’obiettivo di Piantedosi, per rafforzare l’esperimento in Albania, è quello olandese per dar corso agli accordi presi con l’Uganda, ma siamo solo agli inizi. Ovvio che la richiesta d’asilo sarà esaminata nello Stato di deportazione e che, almeno, l’accordo non riguarderà minori o soggetti ritenuti vulnerabili. Non basta: in caso di ricorso in appello al diniego, il richiedente non avrà più automaticamente diritto alla sospensione del provvedimento. Unico Paese a sollevare seri dubbi di carattere giuridico a tali decisioni è stata la Spagna.

I 27 hanno trovato un accordo anche sulla riforma della normativa sui rimpatri che attualmente non raggiungono il 20% del totale dei decreti di espulsione emessi. Non solo si potranno detenere le persone fino a 24 mesi – scelta criminale e inutile – ma per chi non coopera, è considerato a rischio di fuga – praticamente tutti –  il trattenimento potrà avere durata indefinita, come per chi è considerato una minaccia alla sicurezza. Se tali decisioni verranno approvate, saranno introdotti ulteriori poteri di perquisizione nelle abitazioni di chi è irregolare, confisca di beni privati, compresi i dispositivi elettronici, duri obblighi di residenza in un determinato luogo fino alla firma – come per un pregiudicato – periodica, alla centrale di polizia. Su richiesta tedesca si è poi modificato l’Ero (Ordine di Rimpatrio Europeo). Se si è espulsi da uno Stato non sarà, per i primi due anni, obbligatorio che il provvedimento sia valido per tutto il territorio UE.

Come osservato da molti analisti, l’intesa riscontrata fra Germania e Italia ha aperto la strada per affrontare un tema ostico nell’Unione, quello del “bacino di solidarietà” Solidarity Pool, previsto dal Patto già citato e che riguarda il numero di persone da ricollocare dai Paesi UE ritenuti sotto pressione (Italia, Grecia, Cipro e Spagna secondo la Commissione Europea), secondo cui va trovato posto ad almeno 30 mila richiedenti o, in equivalenza, vanno versati 600 milioni di euro. Chi aiuta può decidere se accogliere o pagare ma per ora sono esentati da tali obblighi, Austria, Bulgaria, Croazia, Estonia e Polonia. 

Olanda e Germania avevano posto, come precondizione, che i Paesi di primo approdo, si riprendessero, in base al Regolamento Dublino, gli “irregolari” che si erano già spostati in altri Paesi. Ha prevalso un accordo italo – tedesco, con cui si sospendono le procedure di Dublino, (le persone rimandate nel Paese UE da cui sono entrate), fino all’entrata in vigore del Patto. I Paesi destinatari dei ricollocamenti potranno poi detrarre, in un osceno e impossibile computo, coloro che sono irregolarmente già presenti  e provenienti dai Paesi di primo approdo. L’Italia, in base a tale decisione, sarà considerata, soprattutto dalla Germania, come osservato speciale perché dovrà rispettare gli impegni presi e, visto che nel 2026 il patto si applica unicamente per 6 mesi, il numero di persone da ricollocare diventa di 21 mila e la cifra da versare, in caso di indisponibilità all’accoglienza, di 420 milioni di euro. 

Ma torniamo alla questione annosa dei “Paesi sicuri”. Ad aprile, la Commissione UE aveva approvato una proposta di emendamento al cd Regolamento rimpatri (2024/1348), contenente una lista di Paesi di origine o di Paesi terzi, sicuri, da definire o a livello europeo o, in base ad accordi bilaterali, a livello nazionale. Questa proposta prevede eccezioni riguardanti alcune aree di provenienza di detti Paesi e di categorie identificabili di persone. La proposta, condivisa dal Consiglio europeo dei ministri dell’Interno, intende integrare il nuovo Regolamento prima ancora della sua entrata in vigore, prevista per il prossimo mese di luglio, nel quadro della prima applicazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo con specifico riferimento alle procedure di rimpatrio. Una proposta pericolosa. Un esempio si può fare pensando all’Egitto, Paese che per altro ha un’alta percentuale di detenuti politici e reati di opinione. Orbene non si tiene conto minimamente della situazione di pregiudizio che l’orientamento sessuale rende vulnerabili in questo Paese. 

Laddove l’accordo raggiunto dal Consiglio venisse approvato in Parlamento si andrà a svuotare la portata reale del diritto d’asilo. Cancellazione del diritto alla protezione, velocizzazione delle espulsioni, esternalizzazione delle procedure di allontanamento coatto, con il coinvolgimento di Paesi terzi considerati “sicuri”, sono le assi portanti della demolizione di quanto determinato dalla Convenzione di Ginevra in poi. 

In base al nuovo Regolamento per i rimpatri, un paese potrà essere considerato terzo sicuro in ragione della sua presenza nella lista elaborata a livello dell’Unione o di un singolo stato membro, ma anche al di fuori della presenza del singolo paese all’interno di una lista ed anche, quando vengano stipulati accordi bilaterali, se non ha sottoscritto o non applica la Convenzione di Ginevra, negli articoli che riguardano i rifugiati. A oggi un paese terzo può essere designato come “sicuro” soltanto quando in esso: non sussistono minacce alla vita e alla libertà dei cittadini stranieri per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale; non sussiste per i cittadini stranieri alcun rischio reale di danno grave quale definito all’articolo 15 del regolamento (UE) 2024/1347; i cittadini stranieri sono protetti dal respingimento conformemente alla convenzione di Ginevra e dall’allontanamento in violazione del diritto alla protezione da torture e trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale. C’è la possibilità di richiedere e, se sono soddisfatte le condizioni, di ricevere la protezione effettiva come definita all’articolo 57 dello stesso Regolamento, considerato dalle destre troppo garantista. 

L’obiettivo, come già detto è quello di giungere al punto che la provenienza stessa da un Paese considerato sicuro, sia ostativa a ottenere qualsiasi forma di protezione. Non è fantapolitica ma oggi, in alcuni Stati membri dell’UE, l’appartenenza ad organizzazioni comuniste è considerata illegale e quindi un reato. Se tanto da tanto, neanche la Polonia, l’ultimo Stato ad applicare tale disposizione in ordine di tempo, è più un Paese sicuro per una categoria di persone o il problema, all’interno dell’UE non sussiste? E se non sussiste in Europa ancor meno viene la possibilità di vedere rispettati tali fondamenti in contesti che sono fuori dal continente. Le prospettive che si delineano, dopo il fallimento di ogni tipo di proibizionismo delle frontiere, sembrano essersi raffinate ma è difficile capire se saranno foriere di risultati. Si vorrebbe arrivare magari al fatto che il cittadino A, proveniente da un Paese ritenuto per lui non sicuro, possa essere protetto in un altro, considerato sicuro, ma indipendentemente dalle sue possibilità di inserimento nella vita del paese stesso. In tale Paese non si dovrebbe correre il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti e le autorità degli Stati membri dell’UE dovrebbero mantenere il diritto di poter valutare nel merito una domanda di asilo fino a considerarla anche inammissibile. Insomma un futuro delocalizzato ad libitum. 

Uno Stato membro dovrebbe poter applicare il concetto di paese terzo sicuro soltanto se c’è un collegamento tra il richiedente e il paese terzo sulla cui base sarebbe ragionevole che il richiedente si recasse in tale paese. Il collegamento tra il richiedente e il paese terzo sicuro potrebbe essere considerato stabilito in particolare qualora membri della famiglia del richiedente siano presenti in tale paese o qualora il richiedente si sia stabilito o abbia soggiornato in tale paese. Criteri di collegamento che adesso i governi dell’Unione europea, a maggioranza, ritengono troppo vincolanti per le loro politiche migratorie basate sulla cancellazione sostanziale del diritto di asilo, sulla detenzione amministrativa, e sui rimpatri con accompagnamento forzato, pure verso paesi diversi da quelli di origine.

Il proposito del Consiglio europeo, per velocizzare i rimpatri forzati e garantire una forma di diritto d’asilo è quello di stipulare accordi o intese con Paesi terzi sicuri con cui si assicuri che la richiesta di asilo venga esaminata in tale Stato, fornendo ogni forma di supporto (cfr Albania). Insomma, con accordi bilaterali si vorrebbe poter derogare  dalle convenzioni internazionali e dagli stessi Regolamenti europei. Accordi come quelli stipulati con Libia o Tunisia ed Egitto, diventerebbero  la norma. 

Piantedosi, all’uscita dell’incontro del Consiglio europeo, si è affrettato a cantare vittoria affermando che “i centri di detenzione in Albania costituiscano il primo esempio di quegli hub per il rimpatrio che sono citati  da uno dei regolamenti”. Ad oggi consideriamo le sue dichiarazioni come atti propagandistici per far autoavverare una profezia. Il tentativo dichiarato è quello di sfuggire ai controlli giurisdizionali per svuotare ogni ambito dei diritti di difesa sanciti dalla Carta UE e dalle Costituzioni degli Stati. Il ministro ad oggi mente in quanto, ad esempio, i centri in Albania, fino a quando saranno soggetti a giurisdizioni concorrenti (italiana ed albanese), non potranno essere considerati come quegli ambiti luoghi di esternalizzazione. 

In base alla Direttiva rimpatri (2008/115/CE) ancora vigente, che resterà in vigore fino all’approvazione definitiva nel 2027 del nuovo Regolamento sui rimpatri, questi potranno avvenire soltanto dal territorio degli Stati membri. Si prevede inequivocabilmente come “esecuzione dell’obbligo di rimpatrio “il trasporto fisico fuori dallo Stato membro” (art 3 par. 5). In aggiunta, “al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale con i paesi d’origine in tutte le fasi della procedura di rimpatrio è una condizione preliminare per un rimpatrio sostenibile”.

Saranno quindi necessari nuovi accordi di riammissione e la loro conseguente attuazione – i tempi si dilatano – e questo non farà certamente aumentare i rimpatri. Quello che certamente aumenterà, anticipando i singoli aspetti normativi dei nuovi Regolamenti addirittura prima che entrino in vigore, sarà la cosiddetta “detenzione informale” in frontiera e in luoghi dove, che, con una finzione giuridica, saranno assimilati alle frontiere (scali aeroportuali ecc.). Per tali procedure anche i precedenti governi italiani sono stati condannati dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo. Da ultimo, i due contesti che  vengono superficialmente sovrapposti (paesi terzi sicuri e paesi di origine sicuri), incontreranno ostacoli nell’essere assimilati. In tal senso si è già pronunciata per tempo la Corte di Giustizia UE. Le nuove regole che determineranno espulsioni e trattenimenti amministrativi non potrebbero dover svuotare la portata del diritto d’asilo nelle sue diverse formulazioni dettate dalla Convenzione di Ginevra, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dalla stessa Costituzione italiana.    

In nessun caso, a meno di abolizione delle fonti del diritto, le regole di accesso alla procedura di asilo e di riconoscimento effettivo del diritto alla protezione potranno essere sovvertite per effetto di scelte politiche motivate con la difesa dei confini e il contrasto dell’immigrazione irregolare, sulla base di accordi bilaterali, ed in futuro multilaterali, con paesi terzi. Dovranno comunque rispettare il sistema gerarchico delle fonti normative (art.117 Cost.) ed il principio di indipendenza della magistratura che sarà chiamata a pronunciarsi in materia. Ora, come già detto in partenza, il confronto si sposta nel Parlamento europeo e le divisioni fra gli Stati membri, non solo fra le forze politiche, sono evidenti e legati anche a diversi interessi nazionali. Il voto contrario al Consiglio di Francia, Grecia, Portogallo e Spagna (dove governano schieramenti diversi), potrebbe allontanare l’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti. Intanto, fino a quando non verrà modificata la Direttiva 115 /2008 e i return hubs non saranno parte del diritto europeo, l’Italia non potrà utilizzare i centri in Albania per la deportazione. Ma c’è da temere che sia solo questione di tempo. 

Si raccoglie il segnale lanciato da Trump e dall’“internazionale nera”, secondo cui, in nome della difesa delle identità, vanno superati vincoli garantisti. Le aree più estremiste, presenti in tutto il mondo alzano l’asticella annunciando i piani di remigrazione (rimpatri di massa epocali), più biecamente le economie avanzate sanno bene che in assenza di manodopera, anche se irregolare o su cui pende il cappio del diniego alla protezione, interi comparti occupazionali andrebbero a rotoli e assumono posizioni molto più caute in funzione del mantenimento dei propri profitti. Certo è che molti provvedimenti che nei decenni passati abbiamo contrastato e condannato, a partire dalla stessa Direttiva 115 /2008 che, aprendo spazi alle deportazioni definimmo “direttiva della vergogna”, rischiano sempre più di essere rimpianti come argini alla marea nazionalista crescente. Il percorso  di scardinamento strutturale del vecchio ordine internazionale nato dopo il secondo conflitto mondiale e che ha portato, con tutti i suoi limiti, nel 1951, alla Convenzione di Ginevra, è iniziato. Questa, come altre convenzioni, come le stesse Costituzioni nazionali, sono un ostacolo alle oligarchie che non conoscono confini e che stanno facendo precipitare il pianeta intero verso la catastrofe.

Stefano Galieni

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