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Non è un carcere per donne: ed è bene che non lo sia

Riprendiamo dal n. 2/2022 della rivista Antigone, semestrale di critica del sistema penale e penitenziario, intitolato “L’esecuzione penale delle donne: temi, ricerche, prospettive” (scaricabile da www.antigone), l’editoriale di Susanna Marietti –

L’8 marzo del 2023 l’associazione Antigone ha presentato pubblicamente il primo rapporto sulle donne detenute in Italia dal titolo Dalla parte di Antigone. Il rapporto è stato il frutto di un grande viaggio collettivo attraverso tutti i luoghi della carcerazione delle donne: le poche carceri femminili, le molte sezioni, i luoghi della carcerazione minorile, gli istituti a custodia attenuata per madri, le sezioni per detenute trans. Un viaggio che ha potenziato e sistematizzato la nostra conoscenza dell’argomento, permettendo l’apertura di nuovi fronti di riflessione. Ci è venuto naturale, dunque, scegliere di dedicare questo numero della rivista Antigone a un approfondimento di pensiero sul tema delle donne in esecuzione penale, con uno sguardo consapevole alla donna nel diritto penale in generale che Marina Graziosi ci ha insegnato a fare nostro.
È da molti anni che Antigone pone l’esigenza di un’attenzione specifica alla gestione delle donne detenute, cui si accompagni una specifica competenza di genere. Vorrei cogliere l’occasione di questa breve introduzione per soffermarmi sui contenuti di tale richiesta, nella speranza di chiarificarne quelli che a mio parere debbano costituirne i contorni.
Era il 2005 quando riuscimmo a far approvare alla Camera dei Deputati un ordine del giorno che impegnava il Governo a istituire all’interno del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria un apposito ufficio separato che si occupasse esclusivamente delle donne detenute. L’ufficio fu istituito, sebbene assai depotenziato rispetto a quanto avremmo auspicato, ma dopo qualche anno – nel quale vi lavorò con grande impegno l’amica Nanda Roscioli – se ne persero le tracce.
Perché chiedere un’unità amministrativa specifica per le donne detenute, richiesta molti anni dopo reiterata dal tavolo ottimamente coordinato da Tamar Pitch che si occupò di donne e carcere per gli Stati Generali dell’esecuzione penale? Evidentemente perché si ritiene che la detenzione femminile abbia una propria specificità, che meriti di venire rispecchiata a livello gestionale. Bene. Di questo eravamo convinti e continuiamo a esserlo, avendo riproposto misure specifiche per la detenzione femminile anche occasione della recente pubblicazione del rapporto sulle donne detenute.
Eppure confesso che mi sento a disagio quando sento parlare della specificità della detenzione femminile come di qualcosa che dovrebbe differenziarla in maniera strutturale dalla detenzione maschile, in quanto la donna avrebbe in sé caratteristiche soggettive diverse che meritano una diversa gestione da parte dell’autorità pubblica. Non entro nella discussione di tali caratteristiche e non so se e cosa sia vero di loro. Credo però che non sia compito dell’istituzione differenziare rispetto ad esse i contenuti della privazione della libertà. Al contrario, la richiesta di un’attenzione istituzionale specifica alle donne detenute deve guardare ad avvicinare la detenzione delle donne e degli uomini, a esclusione di ciò che concerne le ovvie caratteristiche biologiche o legate alla maternità che non potranno mai accomunarsi. L’istituzione è tenuta a rimuovere gli ostacoli, oggi decisamente presenti, che rendono la detenzione delle donne più faticosa e meno tesa alla reintegrazione sociale rispetto a quella degli uomini. Saranno poi altre forme di mutamenti culturali, e non la gestione amministrativa, a poter intervenire su fattori di diverso tipo. Invece, all’istituzione possiamo e dobbiamo chiedere che si dedichi con attenzione e competenze specifiche alle specificità oggettive delle donne detenute allo scopo, da un lato, di lavorare sugli elementi che oggi rendono la detenzione delle donne peggiore di quella degli uomini e, dall’altro e fondamentale, di partire dalle specifiche e oggettive caratteristiche della popolazione detenuta femminile per sperimentare modelli di decarcerizzazione e deistituzionalizzazione che possano poi imporsi come generali e ai quali possano accedere anche gli uomini. In entrambe le prospettive, il passaggio attraverso l’attenzione gestionale specifica rivolto alle donne in carcere deve costituire la transizione verso una situazione di omogeneità con gli uomini e non invece di differenziazione.
In altri termini la domanda è: la specificità che leggiamo nella detenzione al femminile richiede che essa sia strutturata e organizzata in maniera diversa da quella maschile? Ci vuole un carcere differente – dal punto di vista teorico, al di là delle falle del carcere concreto – rispetto a quello che – ancora dal punto di vista teorico – dovrebbe recludere gli uomini? O piuttosto la specificità della detenzione femminile, accanto a scontate differenze dovute a fattori biologici, consiste in elementi peculiari che vanno rimossi oppure potenziati al fine di superare le discriminazioni e gli stereotipi avvicinando così il carcere delle donne a quello degli uomini o ancora al fine di sperimentare modelli penali migliori ai quali auspicabilmente anche il resto della detenzione potrebbe tendere? In ogni caso: quel che dobbiamo chiedere all’istituzione è, alla fine della storia, una differenza o una omogeneità dei due modelli? Una gestione diversa, protetta, delle donne detenute, oppure una gestione atta a rimuovere ostacoli e a diffondere pratiche virtuose che possano dilagare e imporsi come modello unitario per donne e uomini?
Io credo che la risposta debba essere piuttosto la seconda. E credo che si debba vigilare affinché il concetto della specificità della detenzione femminile non si perda in una tonalità indistinta, inutile se non anche dannosa, come a volte è accaduto nel dibattito sul tema. A tale scopo vale la pena di cercare di ridurre tale specificità ai suoi minimi termini, scomponendola lungo le direttrici che le sono proprie anche a rischio di una qualche semplificazione e ingenuità. Maggiore è infatti il rischio contrario: quello per cui, in assenza di contenuti analitici, si guardi alla specificità della detenzione femminile quasi con una sorta di romanticismo, contrapponendo al machismo del modello carcerario da rigettare un qualche astratto e generico elemento femminile che non serve affatto alle donne e ai loro bisogni. Le donne. Tante singole donne. Come fuori, anche in carcere ci sono donne forti e donne deboli, donne sicure di sé e donne insicure, donne sane e donne malate, donne laureate e donne che non hanno proseguito gli studi, donne bianche e donne nere, donne ricche e donne povere, donne single e donne sposate, donne etero e donne con un altro orientamento sessuale, donne lavoratrici e donne disoccupate, donne con figli e donne senza figli. I bisogni di ciascuna sono diversi da quelli delle altre.
Non credo faccia bene a tutte queste donne veder disperdere le loro individualità in una presunta caratteristica di sistema che chiamerebbe l’istituzione a farsi carico di qualcosa di poco chiaro, che finisce per ridursi – come è capitato di percepire nel dibattito pubblico – a una presunta maggiore emotività della donna detenuta rispetto all’uomo, una presunta maggiore debolezza psicologica, persino frivolezza, da contrapporre alla forza, alla rigidità, all’aggressività dell’uomo. Da questi stereotipi discenderebbe un’esigenza di decarcerizzazione per le sole donne, di sostegno psicologico maggiore durante la detenzione, di sottrarsi a regole carcerarie stringenti, perfino di poter accedere a strumenti di bellezza e cura del proprio corpo in misura maggiore degli uomini (non vedo alcun motivo per cui l’accesso a specchi e prodotti di bellezza permesso dal regolamento del 2008 per le sezioni femminili non debba estendersi agli uomini, che magari lo useranno di meno, ma decideranno loro individualmente e non invece l’istituzione ragionando su categorie). Si legittima così l’idea che le donne non sanno farsi la galera e quindi vanno gestite con qualcosa che non proprio galera sia. Cosa che certamente si potrà fare, in quanto le donne non sarebbero una categoria realmente criminale. Non ci sono “donne adulte che abbiano scelto il crimine”. Rientra dalla finestra, se mai se n’è andata, l’idea per cui “le donne – come i minori e i pazzi – non sono punite, ma messe sotto tutela, in linea di principio accudite, rieducate (…). Non pericolose, ma eternamente pericolanti a causa della loro debolezza” (Tamar Pitch, 1992). Chiedere su queste linee un modello di detenzione differenziato per le donne come categoria significa togliere un’altra volta la voce alle singole donne che vanno in carcere.
La sacrosanta esigenza di decarcerizzazione è una tensione che va affermata in generale, per uomini e donne. Essa può ben partire dalla detenzione femminile, ma per oggettive caratteristiche giuridiche e sociali che essa presenta. Caratteristiche che hanno natura statistica, che non sono intrinseche alla donna in sé, ma piuttosto sono comuni a una donna più un’altra donna più un’altra donna, e possono includere nell’insieme di chi le possiede anche alcuni uomini.
L’attenzione istituzionale specifica che chiediamo per la gestione delle donne detenute origina da elementi oggettivi del corpo della donna o della storia sociale. Un approccio analitico mostra infatti come i fattori specifici della detenzione femminile per i quali c’è bisogno di un’amministrazione dedicata originano sostanzialmente da oggettive caratteristiche del corpo della donna, o dall’oggettiva circostanza che le donne in carcere sono poche e accusate di reati tendenzialmente non gravi, o ancora dalla diffusa cultura che discrimina e opprime le donne e rispetto alla quale l’intervento dell’istituzione deve essere volto a uniformare la detenzione delle donne e degli uomini piuttosto che a differenziarle.
L’attenzione specifica che chiediamo, tanto amministrativa quanto sotto forma di specifiche norme a tutela dei diritti delle donne detenute, non deve dunque essere un’attenzione volta a creare un modello di carcere femminile che sia diverso da quello maschile, quanto piuttosto deve essere volta a far sì che, magari a partire proprio da un’azione sulla detenzione delle donne, i due modelli si uniformino verso l’alto, garantendo a tutti le tutele individuali e il soddisfacimento dei bisogni che sono propri, in un’ottica di massima apertura e decarcerizzazione. Non si può chiedere all’istituzione – senza rischiare di trasformarla in un’autorità assistenzialista, moralista e dannosamente materna – di differenziare il trattamento sulla base di qualche intima caratteristica del femminile dai contorni non ben definiti e quindi manipolabili. L’istituzione non può che basarsi su oggettive caratteristiche dell’individuo, sia esso donna o uomo.
Se andiamo a elencare i singoli fattori che negli ultimi decenni sono stati indicati come specificità della detenzione femminile in rilevanti consessi nazionali o internazionali, vediamo che essi possono venire suddivisi in sette gruppi che fanno riferimento ad altrettanti elementi riconducibili variamente a quanto fin qui affermato. Mi pare infatti che le disposizioni che si ritrovano negli strumenti normativi sul tema – si pensi, a livello internazionale, alle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, le cosiddette Regole di Bangkok del 2010 o, a livello di Unione Europea, alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 2008 sulle donne detenute (2007/2116(INI)) – o siano riconducibili all’uno o all’altro di questi sette punti, oppure vengano esplicitamente presentate come valevoli per ogni detenuto, uomo o donna che sia (pur all’interno di testi che intendono rivolgersi all’universo detentivo femminile). E credo che la stessa cosa possa dirsi di qualsiasi seria proposta concreta – che esca dalla vaghezza suggestiva e romantica cui facevo sopra riferimento – sia mai stata avanzata sulla detenzione femminile, come ad esempio in Italia quelle contenute nella relazione del tavolo sulle donne degli Stati Generali dell’esecuzione penale.
Tentiamo qui sotto una – certamente incompleta – elencazione di bisogni, potenzialità, caratteristiche specifiche della detenzione femminile, che per motivi diversi andrebbero tutte affrontate con un’attenzione e una competenza istituzionale dedicata.

1. specificità legate ai piccoli numeri delle donne in carcere: le donne in carcere sono percentualmente poche e ciò ha delle oggettive conseguenze sulle condizioni materiali di detenzione, che sono state evidenziate più e più volte da chiunque si sia occupato del tema. La presenza di sole quattro carceri femminili sul territorio nazionale e il moltiplicarsi di sezioni femminili, spesso piccole o piccolissime, ospitate in carceri a grande prevalenza maschile fa sì che le donne abbiano poche opportunità a disposizione, essendo dispendioso sotto molti punti di vista mettere in piedi attività significative – classi scolastiche, attività lavorative, formazione professionale, attività culturali e sportive – con numeri così bassi. Non sarebbe una soluzione, tuttavia, chiudere le sezioni più piccole, allontanando così le donne lì recluse dai propri centri di riferimento sociale. Tutto ciò costituisce un semplice dato di fatto, sul quale non ci sono elucubrazioni da fare. Il problema sarebbe risolvibile con facilità qualora si superasse l’anacronistico divieto di incontro tra uomini e donne in carcere, permettendo attività diurne congiunte. È necessaria un’attenzione gestionale specifica che si occupi di programmare adeguatamente le attività penitenziarie che coinvolgono donne.

2. specificità legate alla composizione giuridico-sociale delle donne in carcere: le donne in carcere non solo sono poche ma sono tendenzialmente anche destinatarie di pene brevi, frutto di piccoli reati dalla scarsa pericolosità sociale legati a condizioni di forte marginalità (e quando ci interrogheremo a fondo sul perché le donne delinquano così tanto meno degli uomini, superando le risposte parziali fornite fino a oggi nella storia del pensiero, probabilmente ci apriremo a una comprensione non solo delle questioni criminali ma della nostra intera società). Anche la pericolosità penitenziaria nell’universo femminile risulta contenuta, come raccontano i dati sul sistema disciplinare nonché coloro che lavorano o frequentano il carcere. Ciò schiude una serie di possibilità di decarcerizzazione e deistituzionalizzazione che un’attenzione gestionale specifica alla detenzione femminile potrebbe senz’altro cogliere e promuovere. Innanzitutto un’ampia applicazione di pene e misure alternative, che non si sommi – come purtroppo accade da decenni in Italia – ma piuttosto riduca drasticamente i numeri del penitenziario. All’interno del carcere – oltre alla necessità di imparare a gestire le brevi permanenze, che hanno una propria specificità non sovrapponibile a quella delle pene lunghe – si possono sperimentare diffusi modelli di custodia attenuata, una riduzione dei circuiti più contenitivi, l’auspicato superamento di ogni forma di isolamento. Tutto ciò può a ragione prendere le mosse da quel piccolo laboratorio di indagine che la detenzione femminile rappresenta. Ma non può ovviamente circoscriversi a esso. Anche chi ha riflettuto sullo stesso radicale superamento del carcere a partire dalle donne (Angela Davis, Pat Carlen), intendeva appunto promuovere l’abolizione del carcere femminile come passaggio in vista dell’abolizione del carcere in generale. L’esecuzione penale e il trattamento penitenziario non possono che essere individualizzati. Sarebbe inconcepibile per una società democratica decidere a monte di destinare la risposta carceraria a una sola parte di essa individuata secondo caratteristiche soggettive. Ma anche ragionare per categorie nel modulare la privazione della libertà, garantendo più o meno accesso alle alternative alla detenzione, andrebbe incontro a inaccettabili violazioni del principio di uguaglianza e, nel contesto nazionale, a seri rilievi costituzionali. Come dicevamo sopra, vi è solo una valenza di tipo statistico: molte delle poche donne in carcere sono accusate di reati non gravi, spesso derivanti da situazioni di marginalità sociale. Se la risposta carceraria va riservata solamente alle violazioni più serie di beni costituzionalmente protetti, allora è necessario aprire queste donne a percorsi alternativi. Ma non può essere meno necessario farlo per quella porzione di uomini detenuti che presenta le medesime connotazioni giuridiche. Non possono applicarsi tutele differenziate sulla base di caratteristiche personali, e dunque neanche sulla base del genere. Il legislatore e l’amministrazione dovrebbero dunque qui, nel dedicare un’attenzione specifica alla gestione delle donne, farsi promotori di un modello penale che parta, sì, dalle donne, ma con la prospettiva di allargarsi a modello generale dominante. Non un carcere meno severo per un astratto femminile incapace di sostenerlo, bensì un modello più giusto in assoluto e scelto con consapevolezza giuridica, che semplicemente parte dalle donne ma non vi si ferma. Come scriveva il già citato tavolo sulla detenzione femminile degli Stati Generali a conclusione della propria relazione finale, “nell’ottica di una riduzione della pena carceraria al minimo, riteniamo che cominciare dalle donne, ossia fare di loro il parametro dell’uguaglianza, piuttosto che, come è successo finora, il contrario; adottando dunque un’ottica di genere sia per leggere il reato che la pena e la sua esecuzione sarebbe un guadagno per tutti/e”.

3. specificità legate al corpo fisico: ci sono evidenti esigenze legate al corpo della donna, sia per quanto riguarda l’igiene (si pensi alla disposizione regolamentare che prevede il bidet solamente per le stanze che alloggiano donne detenute), che per quanto riguarda le specificità della medicina (anche preventiva), che ancora, purtroppo, per quanto riguarda la gravidanza e il parto (che sempre dovrebbero avvenire lontano dal carcere). Nelle proposte formulate da Antigone nel rapporto sulle donne detenute vi sono vasti riferimenti. La necessità di andare incontro a questi bisogni non è oggetto di dibattito: essa è ampiamente condivisa e spesso anche rispecchiata nelle norme. Semplicemente, ci sono enormi disfunzioni nella prassi. Un’attenzione istituzionale specifica alle donne detenute dovrebbe farsi carico di adeguare quest’ultima alla prima.

4. specificità legate alla maternità: anche qui vi sono ampi consensi sul fatto che si debba massimamente andare incontro alle esigenze della madre e del bambino che trascorrono un periodo in carcere, nonché che si debba favorire il rapporto tra detenute madri e figli minori all’esterno, con apposite misure di legge ma anche favorendo colloqui e telefonate (cosa che dovrebbe allargarsi anche alla paternità). Le norme nazionali e internazionali sul tema sono guidate dal principio del superiore interesse del minore, anche nel prevedere alternative alla detenzione destinate esclusivamente alle madri.

5. specificità legate alla cultura discriminatoria: le donne detenute, come anche accade fuori dal carcere, hanno meno opportunità rispetto agli uomini di partecipare al mercato del lavoro. Inoltre, troppo spesso nelle carceri e nelle sezioni femminili vengono proposte attività che rivelano una lettura stereotipata della donna e che non hanno alcun ruolo autenticamente emancipatorio e preparatorio per la vita esterna. Non è sufficiente sancire nel primo articolo della legge che il trattamento penitenziario non deve discriminare in ordine al sesso e all’identità di genere. Non è sufficiente parlare al negativo. È necessario piuttosto che si mettano in atto azioni positive effettive, che siano volte a rimuovere gli ostacoli che le donne, più che gli uomini, incontrano nell’accesso al lavoro, all’istruzione, alla formazione professionale, a significative attività culturali, ricreative e sportive (come riconosciuto per la formazione culturale e professionale dalla riforma del 2018 che all’art. 19 dell’ordinamento penitenziario ha introdotto la necessità di assicurare parità di accesso “tramite la programmazione di iniziative specifiche”). È dunque fondamentale che si dedichi un’attenzione e una competenza specifiche alla detenzione femminile per programmare efficacemente le politiche necessarie a promuovere una reale parità di accesso. Tali attenzione e competenza hanno naturalmente il loro scopo nell’avvicinare la detenzione delle donne a quella degli uomini piuttosto che nel differenziarla.

6. specificità legate alla maggiore stigmatizzazione della donna detenuta: altra conseguenza dell’elemento culturale è la forte stigmatizzazione che colpisce le donne detenute. La donna che non ha risposto al ruolo famigliare che la società le impone, la donna che si è dimostrata cattiva moglie, cattiva madre o cattiva figlia tende a perdere, con ben più frequenza di quanto accada per gli uomini nella stessa posizione, i propri legami esterni, spesso rompendo la relazione di coppia, perdendo il sostegno delle famiglie di origine, allentando le relazioni lavorative e sociali in generale. Ciò porta, anche qui, alla necessità di azioni positive che siano tese al mantenimento dei legami che la detenzione tende a consumare nonché al sostegno emotivo e concreto per le donne che si ritrovano in un contesto di solitudine. È fondamentale che l’istituzione si adoperi in questo senso, prevedendo azioni specifiche. Ma, di nuovo, tali azioni sono volte piuttosto a superare una distanza tra la detenzione della donna e quella dell’uomo, detenzione quest’ultima oggi maggiormente accettata nel contesto sociale tradizionale.

7. specificità legale al trauma di abusi subiti: molte delle donne che entrano in carcere hanno alle spalle una storia di violenza e abusi subiti, della quale non sempre sono pienamente consapevoli. La dipendenza psicologica ed economica dal maschio maltrattante ha spesso a che fare con il motivo che ha condotto la donna in carcere. Ciò dovrebbe costituire – come espressamente afferma la Regola 57 delle Regole di Bangkok – un elemento di valutazione anche per favorire percorsi alternativi al carcere. Al momento dell’ingresso va comunque assicurato un esame approfondito volto a verificare se la donna è stata vittima di violenze sessuali o di altre forme di abusi. Vi è una grande necessità di prendere in carico sia dal punto di vista sanitario che psicologico e sociale la donna vittima di violenza (nonché di informarla sul suo diritto di denunciare all’autorità giudiziaria), presa in carico alla quale deve venire assicurata continuità dopo l’uscita della donna dal carcere. Il personale deve essere adeguatamente formato sulla violenza di genere. Tutto ciò comporta la necessità di attenzione e competenze specifiche, che tuttavia vanno ricondotte all’individualità della presa in carico della singola donna con la propria storia alle spalle, una presa in carico che in linea di principio va attivata parimenti di fronte alla scoperta di abusi subiti da uomini detenuti, sebbene si tratti di eventualità estremamente inferiori dal punto di vista statistico.

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