articoli

Spagna: l’accordo sociale sulla “legge riders”

di Antonio
Baylos Grau

Dopo un lungo negoziato iniziato nell’ottobre del 2020 a seguito della sentenza del Tribunal Supremo spagnolo che ha qualificato i riders di Glovo come lavoratori subordinati[1], il 10 marzo 2021 è stato raggiunto un accordo tra la CEOE (la Confindustria spagnola), le confederazioni CC.OO. e UGT e il Ministero del lavoro e dell’economia sociale (guidato da Yolanda Diaz), accordo che dovrà essere trasfuso in un decreto-legge (testo dell’accordo).

Il negoziato è stato lungo e complicato a causa della pressione esercitata dalla lobby delle società delle piattaforme del settore del food delivery tanto sulle organizzazioni imprenditoriali quanto sul Ministero dell’economia, con la seguente strategia: se non si fosse introdotta una figura intermedia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo (il “trade” digitale), si sarebbe creato un “doppio sistema” rimesso all’opzione individuale dei singoli che avrebbero scelto tra essere considerati “dentro o fuori” la disciplina del diritto del lavoro. Anche una parte dei lavoratori del settore del food delivery ha manifestato per questa libertà di scelta dietro lo slogan “vogliamo essere autonomi”. I sindacati, da parte loro, spingevano per una regolamentazione di tutte le attività svolte tramite piattaformae digitali, non solo quelle del food delivery ma in particolare le piattaforme di attività di cura, e per l’istituzione di una serie di importanti controlli sulla capacità organizzativa di queste società.

L’accordo raggiunto in sede ministeriale seppur limitato è molto rilevante nei suoi risultati. Il più importante di questi è la qualificazione di coloro che lavorano nel settore delle consegne come lavoratori subordinati. Si stabilisce una presunzione di subordinazione con riguardo alle “attività di persone che prestano servizi retribuiti consistenti nella consegna o distribuzione di qualsiasi prodotto di consumo o merce, da  parte di datori di lavoro che esercitano i poteri di organizzazione, gestione e controllo aziendale direttamente, indirettamente o implicitamente, mediante la gestione algoritmica del servizio o delle condizioni di lavoro, attraverso una piattaforma digitale”. Queste persone sono quindi considerate lavoratori subordinati assoggettati alla disciplina di diritto del lavoro e godono dei diritti individuali e collettivi che derivano dal rapporto di lavoro pieno, ciò che permetterà a migliaia di lavoratori di essere iscritti al sistema di sicurezza sociale e renderà possibile il riconoscimento, senza la necessità di ricorrere al giudice del lavoro, dei diritti individuali e collettivi corrispondenti al rapporto di lavoro ordinario.

Ma l’accordo aggiunge anche un’altra questione molto rilevante, includendo tra i diritti di informazione dei rappresentanti dei lavoratori l’obbligo dell’impresa che utilizza la piattaforma di “informare circa i parametri, le regole e le istruzioni su cui si basano gli algoritmi o i sistemi di intelligenza artificiale che influiscono sul processo decisionale che possono influenzare le condizioni di lavoro, l’accesso e il mantenimento dell’occupazione, compresa la profilazione”. Chiaramente, questo si basa sull’idea della mancanza di neutralità degli algoritmi utilizzati dalle piattaforme digitali ed impone un dovere di informazione che non solo eviterà, come nel caso recentemente deciso dal Tribunale di Bologna[2], pregiudizi discriminatori per motivi sindacali o di genere, ma permetterà anche di negoziare l’algoritmo come elemento centrale nell’organizzazione del lavoro, nella determinazione del salario e nella registrazione dell’orario di lavoro.

L’accordo si è concentrato sul settore del food delivery, lasciando fuori altri tipi di piattaforme digitali, e non ha affrontato la questione dei limiti al subappalto in attività che presentano livelli di infortunio rilevanti, analogamente a quanto accade nel settore dell’edilizia, né ha previsto meccanismi di controllo delle frodi nel subappalto attraverso imprese apparenti e interposte, soprattutto l’uso di cooperative da parte delle piattaforme, come è stato fatto in modo fraudolento nel settore della carne.

Tuttavia l’accordo rappresenta un passo avanti molto importante, giacché dà solidità e legittimità a una norma che, in sostanza, introduce due elementi molto importanti nella regolamentazione del lavoro sulle piattaforme digitali: la qualificazione delle persone che lavorano nel settore delle consegne come lavoratori subordinati e quindi come persone alle quali si applica l’intero diritto del lavoro, senza prevedere figure intermedie come quella del “trade”, e la rottura con l’opacità dell’algoritmo come strumento per l’assegnazione delle consegne e dell’organizzazione del lavoro, che dovrebbe far parte dei contenuti della contrattazione collettiva.

 

Traduzione dallo spagnolo di Andrea Allamprese

 

 

 

 

[1] Il 25 settembre 2020, il Tribunal Supremo spagnolo, per la prima volta, si è pronunciato sul rapporto di lavoro dei riders di Glovo. I giudici, ribaltando le sentenze di merito, hanno concluso per la natura subordinata del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società di food-delivery, accertando la sussistenza degli indici tradizionali del “trabajo por cuenta ajena” (lavoro a favore di altri) nelle nuove forme del lavoro tramite piattaforma digitale.

[2] Filt-Cgil, Filcams-Cgil e Nidil-Cgil di Bologna hanno presentato un ricorso avanti al Tribunale di Bologna contro la società Deliveroo Italia affinché la condotta tenuta dalla società nell’assegnare – tramite l’algoritmo (denominato “frank”) – un punteggio ai riders sulla base di affidabilità e disponibilità alla chiamata sia dichiarata discriminatoria. Infatti l’algoritmo usato da Deliveroo lede – per i ricorrenti – il diritto di sciopero, in quanto la decisione da parte dei riders di esercitarlo viene, successivamente, fortemente penalizzata dall’algoritmo utilizzato dalla piattaforma e può addirittura portare all’esclusione da future opportunità lavorative. L’algoritmo, inoltre, crea un contesto competitivo fra riders per l’ottenimento di future opportunità lavorative. Il Tribunale ha accolto il ricorso. Con il provvedimento del 31 dicembre 2020 ha statuito che il complesso meccanismo delle prenotazioni delle sessioni di lavoro dei riders che privilegia l’accesso alle possibilità di lavoro in ragione di un ranking reputazionale adottato da Deliveroo Italia ostacola in concreto la loro partecipazione alle azioni di lotta sindacale. Per tali ragioni quindi il Tribunale di Bologna ha condannato Deliveroo Italia al pagamento di 50.000 euro a titolo punitivo a favore delle organizzazioni ricorrenti.

* Antonio Baylos Grau, docente nell’Università di Castilla La Mancha

Riders, sindacati, Spagna
Articolo precedente
18 marzo 2016: cinque anni di crimini
Articolo successivo
Germania incerta, Olanda (forse) stabile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Compila questo campo
Compila questo campo
Inserisci un indirizzo email valido.