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Processi a tempo indeterminato

di Maria Pia
Calemme

Immaginiamo che per ridurre i problemi del congestionamento di alcune stazioni ferroviarie che si sta verificando in quest’ultimo periodo – e che produce importanti ritardi perfino sull’alta velocità, motivo per il quale se ne parla – si decidesse di annullare tutte le previsioni di orario dopo la prima stazione. Ci sembrerebbe una pazzia, sarebbe una pazzia, a maggior ragione se si sostenesse che si tratta di una misura per rendere più efficiente il sistema di trasporto ferroviario.

Però è esattamente quello che accade con l’entrata in vigore della legge 3/2019 (cosiddetta legge “spazza-corrotti”) con riferimento alla prescrizione dei reati. Preso atto che una parte dei processi penali non si conclude in tempo utile per impedire che il reato non possa più essere perseguito (cioè si prescriva), la soluzione individuata dall’attuale Parlamento (anche se con il precedente governo in carica) è stata quella di bloccare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia di condanna sia di assoluzione). Riprendendo il parallelismo con i treni, si è deciso di dirottare (per i reati commessi a partire dal 1° gennaio di quest’anno) i processi penali su un binario morto, sostenendo che questa misura renderà più veloce e, quindi più efficiente, il sistema giudiziario. Anche prendendo per buona l’idea che nello specifico contesto dell’amministrazione della giustizia penale “efficienza” significhi solo fare in fretta, non c’è acrobazia verbale che consenta di spiegare come impedire che il trascorrere del tempo produca degli effetti sul processo possa velocizzarne lo svolgimento. “Gentili viaggiatori – direbbe l’annuncio in italiano e in inglese sul nostro immaginario treno –, per evitare di dovervi riconoscere una compensazione per il ritardo, il vostro viaggio avrà una durata indeterminata. Siamo inoltre lieti di informarvi che in questo modo raggiungerete più velocemente la vostra destinazione”.

Un procedimento penale che dura per sempre comporta costi personali, sociali ed economici elevatissimi: tiene letteralmente sub iudice la vita dell’imputato (anche se non detenuto, per esempio rendendo praticamente impossibile la partecipazione a un concorso pubblico), non costituisce una misura di giustizia nemmeno per le vittime (si dice spesso che una giustizia lenta equivale a nessuna giustizia), “normalizza” la patologica lentezza del sistema e produce maggiori costi per l’esercizio della difesa, per il permanere nel processo come parte civile e per l’amministrazione giudiziaria.

Senza entrare nel merito delle pur numerose questioni di diritto che queste norme sollevano (a partire dalla ragionevole durata dei processi, prevista dal nostro attuale ordinamento e contemplata dalla Convenzione europea dei diritti umani) né di quelle relative alla numerosità e alla tipologia dei processi per i quali verrà bloccata la prescrizione (per i reati più gravi i tempi di prescrizione sono già così lunghi da non richiedere alcun ulteriore intervento, tanto per dirne una) né, ancora, di quelle di “necessità” di uniformare le nostre norme a quelle degli altri Paesi europei (nei quali i processi durano mediamente meno che in Italia e nei quali si fa meno ricorso alla carcerazione preventiva), è evidente che il blocco della prescrizione è un’altra di quelle misure di populismo penale (cioè “l’uso demagogico e congiunturale del diritto penale, diretto a riflettere e ad alimentare la paura quale fonte di consenso elettorale tramite politiche e misure illiberali tanto inefficaci alla prevenzione della criminalità quanto promotrici di un sistema penale disuguale e pesantemente lesivo dei diritti fondamentali”, come lo descrive Luigi Ferrajoli) di cui non abbiamo alcuna ncessità. Abbiamo bisogno, invece, di diminuire il numero di fatti per i quali si inizia l’azione penale, cioè di depenalizzare, l’unica misura in grado di decongestionare gli uffici giudiziari e i tribunali e, in questo modo, di consentire la definizione dei procedimenti per gli altri illeciti in tempi più ragionevoli, appunto. I cosiddetti reati bagatellari, cioè quelli puniti con la sola pena pecuniaria (multa o ammenda) oppure con una pena detentiva molto bassa, sarebbero perseguibili con maggiore efficienza attraverso misure amministrative o civili.

Dopo l’intervento legislativo del 2016 (decreti n. 7 e n. 8) che ha cancellato una serie di reati e che aveva proprio l’obiettivo di alleggerire il carico dei procedimenti nelle procure e nei tribunali, abbiamo necessità di un ulteriore, più coraggioso, provvedimento di depenalizzazione, innanzitutto in materia di sostanze stupefacenti. A fare muro contro la depenalizzazione (così come contro il potenziamento delle misure alternative anche con il fine di ridurre il numero dei detenuti), è l’evocazione dell’allarme sociale che alcuni illeciti desterebbe e che “giustifica” provvedimenti securitari criminogeni, e quindi produttori di un maggior numero di procedimenti penali, come i cosiddetti decreti sicurezza.

 

Maria Pia Calemme

diritti, populismo penale, sistema giudiziario
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1 Commento. Nuovo commento

  • Marcello Pesarini
    16/02/2023 6:27

    Sublime il paragone con i treni. Sapere rendere l’idea tattile, tracciabile di cio’ che si dice e’ un’arma contro la potenza come per Davide e Golia

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