In questi ultimi anni la Commissione europea, pur con molte contraddizioni, ha lanciato alcune importanti iniziative per promuovere un’economia sostenibile e per arrivare, entro il 2050, alla cosiddetta “neutralità climatica”. Tra queste vi sono sia le norme più tecniche come quella relative al clima (ad esempio il regolamento 2021/11191 sulla neutralità climatica), sia quello carattere economico che, intrecciandosi con il piano di investimenti del Green Deal (COM 2019/640) e quello sulla “Ripresa e resilienza” (Regolamento 2021/241) 2, dovrebbero servire a orientare gli investimenti pubblici e privati verso la sostenibilità economica e sociali
Forse il punto di partenza, che è utile ricordare perché (a parte il titolo, dove si inserisce in modo discutibile la parola “crescita”) rappresenta in modo positivo una linea di condotta verso la sostenibilità con poche concessioni alle lobbies, è il “Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile” (COM 2018/97)3 seguito dal “Piano di investimenti per un’Europa sostenibile Piano di investimenti del Green Deal europeo” (COM 2020/21)4.
È in questi due documenti che viene definita la necessità della cosiddetta “TASSONOMIA”, cioè quelle regole per potere definire “ecosostenibile” una determinata attività economica, conseguentemente poter catalogare come “verdi” quegli strumenti finanziari utili alla sostenibilità. Come necessario supporto alle politiche della Commissione, la stessa ha incaricato un gruppo di esperti internazionali, il cosiddetto TEG, di stilare tali regole.
È utile precisare che tali regole sono finalizzate, non tanto a vietare finanziamenti alle attività considerate non ecosostenibili, ma a favorire quelle attività finanziarie che contribuiscono realmente allo sviluppo ecosostenibile, evitando il cosiddetto “greenwashing”.
Secondo le regole generali della tassonomia, contenute nel REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO5, gli investimenti Green dovrebbero:
Contribuire ad almeno uno dei 6 obiettivi ambientali della UE:
- Mitigazione del cambiamento climatico
- Adattamento al cambiamento climatico
- Protezione ed uso sostenibile dell’acqua e delle risorse marine
- Transizione verso un’economia circolare, minimizzando la produzione di rifiuti e promuovendo il riciclo
- Prevenzione e controllo dell’inquinamento
- Protezione degli ecosistemi
In aggiunta a questi
- Non causare danni significativi relativamente agli altri obiettivi ambientali (il cosiddetto DNSH)
- Assicurare il rispetto delle minime salvaguardie sociali in tema di lavoro e di diritti fondamentali
Il regolamento prevedeva che con atti delegati, la Commissione definisse i criteri di valutazione (criteri di vaglio tecnico) delle diverse attività economiche candidate ad influire positivamente o meno sui temi su menzionati.
Il 9 dicembre del 2021 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2021/21396 della Commissione che definisce tali criteri di vaglio tecnico per determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
E proprio in occasione della discussione per la definizione di tali criteri che la Commissione, come spesso accade, ha subito la pressione di alcuni Paesi e, soprattutto, di alcune lobbies (quella del nucleare e quella del gas in particolare), che hanno fatto grandi pressioni affinché le loro attività fossero considerate “ecosostenibili”. Tale azione, non essendoci un’opposizione qualificata di almeno 15 rappresentanze nazionali (si sono dichiarati contrari solo 13 Stati, tra cui, non c’era l’Italia), non è stata bloccata. La Commissione ha rimandato la propria decisione a successivi approfondimenti (infatti il Considerando 27 del citato Regolamento recita: “Il regolamento (UE) 2020/852 riconosce l’importanza dell’«energia climaticamente neutra» e impone alla Commissione di valutare il contributo potenziale e la fattibilità di tutte le pertinenti tecnologie esistenti. La valutazione è ancora in corso per quanto concerne l’energia nucleare; non appena il processo sarà concluso la Commissione darà seguito ai risultati nel quadro del presente regolamento.”
Recentemente la Commissione ha manifestato l’intenzione di accettare tra le attività sostenibili sia il nucleare che il gas!
Questa posizione è stata giustificata con motivazioni che vanno dal ridicolo all’assurdo!
Le principali le motivazioni addotte sul nucleare si possono riassumere con i seguenti concetti:
- L’energia nucleare genera una quantità relativamente bassa di rifiuti rispetto alla grande quantità di calore e/o elettricità generati. Produce principalmente scorie radioattive a bassa attività, per le quali esistono impianti di smaltimento che operano da decenni, mentre le scorie radioattive ad alta attività rappresentano l’1% del totale delle scorie nucleari.
- Il quadro normativo dell’UE stabilisce l’obbligo giuridico per le politiche nazionali di ridurre al minimo la produzione di scorie radioattive.
- Inoltre, i criteri di screening tecnico per l’energia nucleare vanno oltre il semplice rispetto della normativa in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi. In particolare, gli impianti di smaltimento dei rifiuti a bassa attività devono essere già operativi e gli Stati membri dovrebbero disporre di un piano dettagliato per rendere operativo, entro il 2050, un impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi ad alta attività. L’inclusione dell’energia nucleare nella tassonomia dell’UE può accelerare lo sviluppo di soluzioni per lo smaltimento finale dei rifiuti in altre parti dell’UE. Inoltre, i criteri di screening tecnico per l’energia nucleare vietano l’esportazione di rifiuti radioattivi per lo smaltimento in paesi terzi.
Va inoltre detto che la Commissione sembra vogli estendere la validità di tali concessioni al nucleare molto in là nel tempio: per i nuovi progetti di centrali che utilizzeranno le migliori tecnologie esistenti disponibili (“Generazione III+”), sino al 2045 (data di approvazione del permesso di costruzione), mentre per quanto riguarda le modifiche e gli ammodernamenti degli impianti nucleari esistenti ai fini del prolungamento della vita, fino al 2040 (data di approvazione da parte dell’autorità competente). Mentre per quanto riguarda gli impianti di IV Generazione non sembrano esserci termini di tempo (A proposito di questi impianti si veda il precedente articolo su questo stesso sito).
Per quanto riguarda l’inserimento del gas, la Commissione lo ha giustificato come necessario nella transizione, e comunque ampiamente coperto dai criteri di screening tecnico che dovrebbero garantire che qualsiasi nuova centrale elettrica/calore a gas sia al di sotto della soglia di emissione di 100 g CO2/kWh. Peraltro, l’Italia, a questo proposito, ha espresso dubbi sulla eccessiva severità della soglia dei 100 g CO2/kWh! Forse per i nostri andrebbe meglio una soglia sui 270 o 300 g CO2/kWh!
Tale posizione sono state assunte nonostante una posizione nettamente contraria non solo da parte di numerosi esperti, ma anche di importanti settori della finanza e dell’economia.
Il Technical Expert Group, che su mandato della Commissione Europea ha preparato la proposta di Tassonomia, ha stabilito che il nucleare non può rientrare nella Tassonomia in quanto non c’è evidenza scientifica che i criteri DNSH possano essere rispettati, in particolare nell’arco di tempo lunghissimo, migliaia di anni, per i quali è necessario garantire il confinamento dalla biosfera dei rifiuti ad alta attività.
Per quanto riguarda la considerazione della Commissione sulla transizione, che può avere fondamenti tecnici, va detto che non è comunque sufficiente per etichettare il gas fossile come “verde”, proprio nel momento in cui l’unione Europea e gli Stati Uniti hanno lanciato a Glasgow il Global Methane Pledge. Del resto anche molti importanti investitori escludono di etichettare come verde il gas.
Va ricordato che i vari difensori del metano, soprattutto in Italia, utilizzano vari espedienti e trucchi, come quello di parlare di “sequestro della CO2”. È una sciocchezza che ci fa perdere tempo e soldi. Questa possibilità di immagazzinare la CO2 serve in realtà a ENI a proporre il cosiddetto idrogeno blu (già bocciato (almeno per ora) dalla Commissione Ue). Cioè produrre l’idrogeno invece che in via fisica con il fotovoltaico, in via chimica dal metano! Che in questo modo produrrebbe molta CO2 che con le nuove intenzioni dovrebbe essere catturata. In giro per il mondo esperimenti simili hanno prodotto solo qualche progetto pilota e sono stati mezzi fallimenti. Per catturare la montagna di CO2 prevista, bisognerà consumare molta energia, e dunque servirà altro metano, in un circolo vizioso!
Governo e aziende italiane vogliono continuare a estrarre e venderci metano per continuare a fare i loro profitti, sottraendo in questo modo risorse alle rinnovabili. Se in questi ultimi venti anni avessimo veramente investito sul fotovoltaico forse saremmo già vicini alla neutralità climatica.
Bisogna sottolineare che la decisione della Commissione, su nucleare e gas, ha tre gravi effetti negativi.
- Il primo consiste nell’allontanare il raggiungimento della neutralità climatica, sottraendo risorse alle fonti rinnovabili
- Il secondo consiste nel pericolo di aumentare il peso di una eredità negativa, fatta di impianti e rifiuti pericolosissimi, che lasciamo ai nostri eredi,
- il terzo consiste nel far perdere fiducia nell’azione comunitari ai quei, (forse non molti) produttori e organizzazioni del mondo finanziario che veramente credono nelle opportunità offerte dalla sfida della sostenibilità! “L’unica cosa peggiore del green washing da parte dei privati è il green washing da parte di enti pubblici e per legge”, ha affermato un importante economista.
Riassumendo: Finiamola di cercare nuovi giacimenti ed estrarre altri idrocarburi. Abbiamo bisogno di fotovoltaico e di batterie efficienti per accumulare l’energia prodotta di giorno e dobbiamo risparmiare, consumare meno!
Riccardo Rifici
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119&qid=1644394066400.[↩]
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241&qid=1644394165912.[↩]
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0097&qid=1639498546569.[↩]
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0021&qid=1639498778168.[↩]
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852&qid=1639499858999.[↩]
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2139&qid=1639500251027.[↩]