Il Parlamento europeo ha appena approvato la risoluzione allegata “relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva” (doveva essere votata il mese scorso ma per ragioni di ordine del giorno è stata approvata oggi).
Ha avuto 339 voti a favore, 174 contrari, 121 astensioni. Si è trattato di un voto “per alzata di mano” con verifica tecnica finale del risultato, ma “non tracciabile in termini di chi ha votato come”.
Si tratta in sostanza di una “posizione politica” (non legislativa) del PE che praticamente chiede alla Commissione –diciamo- di prendere altre iniziative sul tema al di là della “direttiva salario minimo” che è già stata approvata e rimane in attesa della ratifica degli Stati Membri (Italia compresa).
Ecco la risoluzione
Parlamento europeo
2019-2024 |
Documento di seduta
B9‑0099/2023
Risoluzione del Parlamento europeo approvata a Strasburgo il 15 marzo 2023 relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva
(2022/2840(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visti l’articolo 3 del trattato sull’Unione europea e gli articoli 4, 9, 14, 19, 151 e 153 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
– visto il pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo piano d’azione,
– vista la dichiarazione di Porto,
– vista la Carta sociale europea del Consiglio d’Europa,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata nel 1979,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, riconfermata in occasione della Conferenza mondiale sui diritti dell’uomo del 1993, segnatamente gli articoli 3, 16, 18, 23, 25, 27 e 29,
– visto il patto internazionale delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti economici, sociali e culturali,
– visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite nel 2015, segnatamente gli obiettivi 1 e 10,
– viste le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro nn. 26 e 131 sulla fissazione di salari minimi e nn. 29 e 105 sull’abolizione del lavoro forzato,
– visti gli articoli 34, 35 e 36 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che definiscono esplicitamente il diritto alla sicurezza sociale e all’assistenza sociale, a un livello elevato di protezione della salute umana e all’accesso ai servizi di interesse economico generale,
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale[1],
– vista la raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva[2],
– vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa[3],
– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà[4],
– viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione relative a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva (O-000050/2022 – B9‑0000/2023 e O‑000051/2022 – B9‑0000/2023),
– visti l’articolo 136, paragrafo 5, e l’articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali,
considerando che nel 2021, nell’UE, 95,4 milioni di persone erano a rischio di povertà o di esclusione sociale (AROPE), il che equivale al 21,7 % della popolazione dell’UE[5]; che la povertà e l’esclusione sociale sono questioni riconducibili alla responsabilità individuale e collettiva; che la crisi attuale, che si compone di fattori interconnessi, tra cui la pandemia di COVID-19 e le relative conseguenze, la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e i cambiamenti climatici, ha causato un innalzamento del costo della vita e del tasso AROPE; che, secondo una relazione della Banca mondiale, entro il 2030 potrebbero finire in povertà altri 68-135 milioni di persone in tutto il mondo a causa dei cambiamenti climatici[6];
-
- considerando che il sostegno al reddito minimo è una prestazione a carattere non contributivo erogata a persone prive di risorse sufficienti e che soddisfano criteri di ammissibilità nazionali e dovrebbe essere considerata parte integrante di sistemi nazionali di protezione sociale completi e basati sui diritti; che i regimi di reddito minimo sono definiti come prestazioni e servizi che, nel loro insieme, costituiscono una rete di sicurezza per le persone che, occupate o non occupate, non disporrebbero altrimenti di risorse sufficienti per garantire una vita dignitosa a sé stessi e alle persone a loro carico[7];
- considerando che la povertà e l’esclusione sociale sono concetti pluridimensionali, che devono pertanto essere affrontati attraverso un approccio olistico e dinamico che comprenda misure volte a garantire l’accesso a beni e servizi abilitanti, come l’istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze; che tale approccio dovrebbe concentrarsi sulle persone e sulle loro condizioni e rientrare nell’ambito di un’efficace strategia di lotta contro la povertà; che regimi di reddito minimo opportunamente finanziati e dotati di risorse adeguate sono un modo importante ed efficace per sconfiggere la povertà e promuovere l’inclusione sociale; che la stigmatizzazione sociale associata alla mancanza di risorse contribuisce a creare sentimenti di vergogna che potrebbero occultare la reale portata della povertà nella società;
- considerando che Eurostat definisce il tasso AROPE come l’insieme delle persone che sono a rischio di povertà, che si trovano in condizioni di grave deprivazione materiale o sociale o che vivono in famiglie con un’intensità lavorativa molto bassa;
- considerando che il divario di genere della povertà si è ampliato nel corso degli ultimi cinque anni, dal momento che le donne sono sempre più colpite dalla povertà e dal rischio di esclusione sociale rispetto agli uomini, in particolare le donne anziane, le donne con disabilità, le donne Rom, le donne che subiscono forme intersezionali di discriminazione e le madri sole; che le misure di confinamento connesse alla COVID-19 hanno avuto un impatto sproporzionato sulle donne e sulle persone in situazioni di vulnerabilità, in particolare aggravandone gli oneri nell’ambito dell’assistenza informale, a causa delle restrizioni nell’accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione e ad altri servizi sociali; che la sperequazione del lavoro domestico e assistenziale non retribuito tra uomini e donne rappresenta un fattore cruciale per determinare l’inserimento e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro, i settori e i tipi di attività in cui sono occupate, la lunghezza dell’orario di lavoro retribuito e la qualità dei posti di lavoro femminili; che in Europa l’80 % dell’assistenza a lungo termine è fornita da prestatori di assistenza informale che hanno maggiori probabilità di trovarsi in condizioni di povertà ed esclusione sociale, dato che il 42 % di coloro che prestano assistenza e non esercitano un’attività professionale si trova nel quartile di reddito più basso e il 59 % di essi ha difficoltà ad arrivare a fine mese[8];
- considerando che nel 2020, nell’UE, si è registrato un tasso AROPE per la fascia di età 15-29 anni del 25,4 %, corrispondente a circa 18,1 milioni di persone;
- considerando che circa il 35 % della popolazione AROPE dell’UE in età lavorativa potrebbe non beneficiare di un reddito minimo o di altre prestazioni sociali[9]; che il 20 % dei disoccupati a rischio di povertà nell’UE non ha diritto a ricevere alcun sostegno al reddito; che, secondo le stime, il mancato utilizzo dei regimi di reddito minimo interessa una percentuale compresa tra il 30 % e il 50 % della popolazione ammissibile[10]; che i sistemi previdenziali in essere variano notevolmente da uno Stato membro all’altro; che nel 2016 la maggior parte dei regimi di reddito minimo in vigore negli Stati membri non era sufficiente per garantire a tutti un tenore di vita dignitoso[11]; che la garanzia di un sostegno a un adeguato reddito minimo, quale strumento di lotta contro la povertà, non solo favorisce la coesione sociale, ma rappresenta anche un investimento nelle persone e nell’economia, in quanto contribuisce a rilanciare la domanda interna;
- considerando che i cambiamenti climatici hanno un impatto sproporzionato sulle famiglie più povere e a basso e medio reddito, dato che le condizioni meteorologiche estreme hanno incentivato l’inflazione in vari settori, quali l’energia, i generi alimentari (“heatflation” o inflazione causata dal caldo torrido[12]), l’abbigliamento e l’elettronica, nonché danni alle abitazioni dovuti a incendi e inondazioni, oltre a incidere sulla salute; che l’Europa si sta ancora riprendendo dalla pandemia di COVID-19 e si trova ad affrontare un aumento del costo della vita a motivo dell’elevata inflazione in particolare sui mercati alimentari, delle materie prime e dell’energia, e aggravata dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina; che, secondo i risultati iniziali di un’analisi di Eurofound, la maggior parte delle misure politiche messe a punto per attenuare gli effetti dell’impennata dei prezzi dell’energia e dell’aumento dell’inflazione sono misure temporanee e ad hoc[13]; che le misure destinate ai gruppi vulnerabili hanno maggiori probabilità di assumere la forma di un sostegno finanziario generale; che nel 2020 la povertà energetica continuava a essere una sfida importante per circa 35 milioni di cittadini dell’UE, ossia approssimativamente l’8 % della popolazione dell’Unione[14];
- considerando che l’attuale situazione di emergenza impone di promuovere regimi di reddito minimo nazionali che assicurino una qualità di vita dignitosa a tutti coloro che soddisfano criteri di ammissibilità specifici, migliorando al contempo il livello delle competenze di coloro che sono esclusi dal mercato del lavoro e garantendo pari opportunità e il rispetto dei diritti fondamentali;
- considerando che i principi 12 e 13 della Carta sociale europea stabiliscono rispettivamente che “tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale” e che “ogni persona sprovvista di risorse sufficienti ha diritto all’assistenza sociale e medica”[15]; che l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa per garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti;
- considerando che il principio 3 del pilastro europeo dei diritti sociali afferma che “ogni persona ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi disponibili al pubblico”, che il principio 4 afferma che “ogni persona ha diritto a un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma” e che il principio 14 afferma che “chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l’accesso a beni e servizi” e che “per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi al (re)inserimento nel mercato del lavoro”;
- considerando che il Consiglio ha stabilito obiettivi principali per il 2030 in materia di povertà, occupazione e competenze, uno dei quali è ridurre il numero delle persone AROPE di almeno 15 milioni entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019;
- considerando che, attualmente, in tutti gli Stati membri sono in vigore vari tipi di regimi di reddito minimo, ma che il loro impatto non è stato sufficiente in termini di convergenza verso l’alto o di riduzione della povertà[16]; che ogni paese europeo ha fissato i regimi a un livello inferiore alla propria soglia del rischio di povertà (AROP) e che alcuni di questi regimi non raggiungono nemmeno il 20 % della soglia AROPE, il che significa, in pratica, che i beneficiari del reddito minimo non hanno un introito sufficiente per arrivare a fine mese; che gli Stati membri hanno compiuto progressi disomogenei nel garantire l’adeguatezza, la copertura e l’adozione dei regimi di reddito minimo, nonché nell’attuare misure di attivazione del mercato del lavoro e misure che consentono l’accesso ad altri beni e servizi abilitanti; che i tassi di utilizzo dei sussidi sono bassi[17] e che manca coordinamento tra sostegno al reddito, politiche attive del mercato del lavoro e servizi sociali; che i regimi di reddito minimo nazionali fanno parte di sistemi di protezione sociale più ampi e che questo aspetto dovrebbe essere considerato all’atto di valutare l’efficacia di tali regimi;
- considerando che i meccanismi di coordinamento delle politiche utilizzati negli ultimi 30 anni, quali la raccomandazione del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale, rafforzati dalla raccomandazione della Commissione, del 3 ottobre 2008, relativa all’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro[18], non si sono dimostrati sufficientemente efficaci per far fronte alle sfide individuate e ridurre l’esclusione sociale e la povertà in modo incisivo, integrato e sostenibile; che negli ultimi anni la maggior parte degli Stati membri ha adottato misure per migliorare i propri regimi di reddito minimo, in combinazione con altre politiche sociali, che tuttavia si sono rivelate inadeguate a far fronte alle sfide individuate; che le riforme a livello nazionale non sono state sufficientemente esaustive e che la loro attuazione è stata spesso tardiva; che i dati evidenziano che negli ultimi decenni si è registrato un aumento delle disparità di reddito in diversi Stati membri e che l’esclusione sociale continua a essere una sfida importante;
- considerando che le donne, le famiglie monoparentali, le persone con disabilità o malattie di lunga durata, le comunità Rom che vivono negli insediamenti, le persone immigrate o appartenenti a una minoranza, i giovani e gli anziani, i senzatetto, la comunità LBGTIQ+, i disoccupati e le persone che cercano di rientrare nel mercato del lavoro dopo una lunga assenza sono i soggetti più colpiti dalla povertà o a rischio di povertà; che il rischio di povertà è maggiore anche per i lavoratori in situazioni occupazionali atipiche; che i giovani spesso non possono accedere alle indennità di disoccupazione perché non soddisfano i requisiti minimi di contribuzione; che i requisiti discriminatori relativi all’età minima privano inoltre i giovani della possibilità di usufruire del reddito minimo; che la riduzione della disoccupazione di lunga durata può svolgere un ruolo chiave nel combattere efficacemente la povertà; che, nella sua raccomandazione del 30 gennaio 2023, il Consiglio, come da proposta della Commissione, riconosce che le soluzioni che agevolano la percezione di un sostegno al reddito da parte dei singoli componenti del nucleo familiare possono contribuire all’indipendenza economica e alla sicurezza del reddito delle donne e dei giovani adulti;
- considerando che le persone con disabilità hanno maggiori probabilità di vivere in condizioni di povertà o di essere a rischio di povertà rispetto alle persone prive di disabilità, a causa di barriere presenti nella società, quali discriminazione, accesso limitato all’istruzione e all’occupazione e mancanza di inclusione; che nel 2021 il tasso AROPE delle persone con disabilità nell’UE era del 29,7 %, rispetto al 18,8 % del resto della popolazione[19]; che molte persone con disabilità in tutta l’UE lavorano in contesti occupazionali protetti e segregati, in cui non sempre godono degli stessi diritti del lavoro e dello stesso status delle persone che lavorano nel mercato del lavoro aperto;
- considerando che il tasso AROPE è più elevato tra gli anziani (di età pari o superiore a 75 anni), i pensionati con disabilità e i pensionati con un passato di disoccupazione di lunga durata o che sono stati assenti dal mercato del lavoro per un lungo periodo per la cura di minori o per prestare altri tipi di assistenza[20]; che nel 2020 il tasso AROPE dei pensionati nell’UE era del 15,6 %; che il divario retributivo e il divario pensionistico di genere continuano a essere ampi, pari rispettivamente al 13 % nel 2020[21] e al 29 % nel 2019[22]; che spesso le donne anziane non hanno maturato diritti pensionistici sufficienti per garantire una vita libera dalla povertà e dall’esclusione sociale e che molte di esse fanno affidamento sui redditi e sui risparmi del partner o su diritti pensionistici derivati (pensioni di reversibilità); che la maggiore longevità delle donne fa sì che molte di esse debbano affrontare i costi del vivere sole in età avanzata; che pensioni insufficienti e il mancato adeguamento delle pensioni esistenti all’aumento del costo della vita hanno un impatto disastroso sulle persone anziane, in particolare su quelle AROPE;
- considerando che la migliore via d’uscita dalla povertà è un’occupazione di qualità e che adeguati percorsi di riqualificazione e miglioramento delle competenze, adattati alle esigenze individuali, sono essenziali per reintegrare i lavoratori, soprattutto quelli di età superiore ai 50 anni, nel mercato del lavoro;
- considerando che l’articolo 156 TFUE stabilisce che l’offerta e la gestione dei sistemi di sicurezza sociale sono settori di competenza degli Stati membri, che l’Unione coordina, ma non armonizza;
- considerando che la crisi energetica e l’inflazione potrebbero far aumentare il numero di persone vittime di insicurezza, povertà ed esclusione sociale; che la lotta contro la disoccupazione è il modo migliore per combattere la povertà;
- ricorda che al vertice di Porto la Commissione, le parti sociali e la società civile si sono impegnate a ridurre il numero di persone che si vivono in condizioni di povertà o di esclusione sociale nell’UE di almeno 15 milioni, compresi almeno 5 milioni di bambini, entro il 2030; ricorda inoltre che l’UE ha mancato l’obiettivo di sottrarre 20 milioni di persone alla povertà entro il 2020; sottolinea che il tasso AROPE indica la quota di persone con un equivalente reddito disponibile al di sotto del 60 %[23] dell’equivalente reddito disponibile mediano nazionale dopo l’erogazione delle prestazioni sociali; esprime preoccupazione per il fatto che la guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina ha determinato un vertiginoso aumento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione, che, se non si interviene tempestivamente, potrebbe aggravare la crisi del costo della vita e provocare l’impoverimento e l’esclusione sociale di un crescente numero di persone; sottolinea che la povertà non è soltanto la mancanza di risorse economiche, ma piuttosto un fenomeno pluridimensionale che include la mancanza sia di reddito che di accesso a beni e servizi essenziali, e quindi alle condizioni fondamentali per vivere una vita dignitosa e partecipare alla società; osserva che le persone che vivono in condizioni di povertà e di esclusione sociale sono spesso soggette a un circolo vizioso fatto di molte privazioni collegate tra loro e che si aggravano a vicenda, impedendo loro di godere dei propri diritti e di uscire dalla povertà e dall’esclusione sociale;
- fa presente che nei prossimi anni sarà difficile conseguire l’obiettivo dell’UE di riduzione della povertà se gli Stati membri non modernizzeranno e rafforzeranno i propri sistemi di protezione sociale in modo da promuovere l’inclusione sociale e sostenere le persone che sono in grado di lavorare tramite percorsi verso un’occupazione di alta qualità; esprime preoccupazione per la pressione che l’attuale crisi del costo della vita sta esercitando sulle persone e sulle famiglie svantaggiate, in particolare sotto forma di aumento dell’inflazione e dei prezzi dell’energia, ed esorta gli Stati membri ad aumentare il sostegno mirato ai più bisognosi;
- sottolinea che sono necessari maggiori sforzi per combattere la povertà e l’esclusione sociale; invita gli Stati membri ad aumentare gradualmente il sostegno al reddito minimo per le persone che non dispongono di risorse sufficienti a un livello almeno equivalente alla soglia AROPE nazionale o al valore monetario dei beni e servizi necessari secondo le definizioni nazionali, o ad altri livelli comparabili stabiliti dal diritto e dalle prassi nazionali, e ad affrontare con urgenza le questioni relative all’adeguatezza, alla copertura e all’adozione; prende atto delle differenze tra i sistemi previdenziali nazionali e sottolinea che, tra gli altri indicatori, i bilanci di riferimento possono contribuire a determinare i mezzi finanziari necessari per vivere dignitosamente in un dato paese;
- riconosce che i meccanismi normativi non vincolanti esistenti, come ad esempio le raccomandazioni specifiche per paese e il quadro di valutazione della situazione sociale istituito nell’ambito del semestre europeo, hanno contribuito alla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, ma prende atto che si sono dimostrati insufficienti; ribadisce il suo appello affinché il quadro di valutazione della situazione sociale sia rivisto nel contesto del semestre europeo, al fine di includere indicatori che rispecchino pienamente le tendenze e le cause delle disuguaglianze[24]; invita gli Stati membri a migliorare l’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese, in particolare quelle relative alla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, ed esorta la Commissione a monitorare attentamente i loro progressi in materia;
- si compiace delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa; pone l’accento sulla proposta 14, che chiede l’istituzione di un quadro comune dell’UE per i regimi di reddito minimo onde garantire che nessuno sia lasciato indietro; sottolinea che l’introduzione di tale quadro contribuirebbe alla piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e del relativo piano d’azione;
- prende atto della raccomandazione del Consiglio, del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva e invita gli Stati membri ad adottarla e attuarla rapidamente; esprime preoccupazione per il fatto che, secondo la proposta originaria della Commissione, gli Stati membri avrebbero dovuto riferire in merito ai loro progressi solo ogni tre anni e la Commissione non avrebbe effettuato alcun esercizio di valutazione fino al 2032; sottolinea che tale calendario non sarebbe stato in linea con gli impegni del vertice di Porto e il piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali; invita gli Stati membri a riferire alla Commissione in merito ai progressi compiuti nell’attuazione della raccomandazione ogni due anni; invita la Commissione a monitorare i progressi compiuti nell’attuazione della raccomandazione nel contesto del semestre europeo e a tracciare un bilancio delle azioni intraprese in risposta a tale raccomandazione entro il 2027, come indicato al punto 16), lettera e), della raccomandazione, al fine di valutarne l’impatto sulla riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, sull’aumento dei livelli occupazionali e sul miglioramento della partecipazione alla formazione, nonché sul contributo della raccomandazione stessa al conseguimento degli obiettivi per il 2030, in particolare quello di ridurre di almeno 15 milioni il numero di persone che vivono in condizioni di povertà o di esclusione sociale nell’UE;
- invita la Commissione a sostenere gli Stati membri nell’attuazione della raccomandazione del Consiglio, anche mettendoli nelle condizioni di condividere le migliori pratiche; sottolinea l’importanza dei finanziamenti a titolo della componente Occupazione e innovazione sociale del Fondo sociale europeo Plus per la protezione sociale e l’inclusione attiva al fine di sostenere la messa a punto di sistemi di protezione sociale adeguati e la definizione di politiche del mercato del lavoro adeguate; fa presente che il sostegno al reddito minimo, quale strumento per prevenire e combattere la povertà, deve rientrare nell’ambito di una più ampia strategia di lotta contro la povertà che comprenda incentivi per promuovere il reinserimento nel mercato del lavoro di chi è in grado di lavorare;
- osserva che, quale seguito della proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva, presentata dalla Commissione, una direttiva dell’UE su un adeguato reddito minimo potrebbe contribuire al conseguimento dell’obiettivo di ridurre almeno della metà la povertà in tutti gli Stati membri entro il 2030 e di garantire l’integrazione delle persone assenti dal mercato del lavoro, nel rispetto delle specificità dei sistemi nazionali di protezione sociale, del principio di sussidiarietà e delle competenze degli Stati membri; sottolinea che tale direttiva potrebbe contribuire a migliorare ulteriormente l’accessibilità, l’adeguatezza e l’efficacia dei regimi di reddito minimo, per promuovere una convergenza sociale verso l’alto; rammenta che i regimi di reddito minimo dovrebbero proteggere le persone prive di risorse sufficienti dalla povertà e dall’esclusione sociale;
- invita gli Stati membri a valutare periodicamente e, se necessario, aggiornare i propri regimi di reddito minimo per garantire che il livello di sostegno sia adeguato, rispecchi la soglia AROPE nazionale o il valore monetario dei beni e servizi necessari e tuteli il potere d’acquisto dei beneficiari, tenendo conto del costo della vita; rammenta che i regimi di reddito minimo dovrebbero essere istituiti e adeguati tramite processi trasparenti, basati su una metodologia solida e con il coinvolgimento dei portatori di interessi; sottolinea che il reddito minimo non dovrebbe essere considerato soltanto una spesa di protezione sociale, ma piuttosto un investimento nelle persone e nell’economia, poiché è probabile che i beneficiari lo utilizzino direttamente per le necessità quotidiane;
- osserva che la composizione del nucleo familiare è uno degli aspetti principali di cui tengono conto molti Stati membri all’atto di stabilire il livello di sostegno erogato; sottolinea che l’applicazione di un metodo per l’accertamento delle fonti di reddito basato sul nucleo familiare, che presuppone che i componenti del nucleo familiare condividano equamente le loro risorse, può creare un ciclo di dipendenza; insiste sul fatto che il sostegno al reddito minimo dovrebbe essere concesso dopo l’accertamento delle fonti di reddito individuali, per garantire la tutela e l’indipendenza finanziaria di ogni persona priva di risorse sufficienti e che soddisfa i criteri di ammissibilità; invita gli Stati membri ad attuare soluzioni che agevolino la percezione del sostegno al reddito da parte di singoli componenti del nucleo familiare; osserva che spesso un approccio basato sul nucleo familiare ha un effetto particolarmente negativo sull’indipendenza economica delle donne, che può sfociare nella violenza economica di genere e, tra l’altro, limitare le possibilità delle donne di sfuggire alla violenza e agli abusi di genere; esprime preoccupazione per il fatto che le soglie di età che impongono ai richiedenti di avere almeno 18 anni possono limitare l’accesso dei giovani adulti al sostegno e impedire loro di diventare indipendenti;
- ritiene che l’accesso al reddito minimo debba essere effettivo, equo e universale per le persone prive di risorse sufficienti e che soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dagli Stati membri, per consentire loro di vivere dignitosamente; rammenta che il reddito minimo dovrebbe rientrare nell’ambito di più ampi regimi di sostegno al reddito, integrati da prestazioni in natura o con esse combinati, quali l’accesso a beni e servizi essenziali e abilitanti, relativi in particolare all’alimentazione, alla cura dei minori, all’istruzione e alla formazione, alla sanità, all’edilizia abitativa, all’assistenza a lungo termine, ai trasporti, all’energia, alle comunicazioni digitali e alla partecipazione ad attività sportive o socioculturali, al fine di garantire l’inclusione sociale dei beneficiari; sottolinea che il sostegno al reddito deve tenere conto delle esigenze specifiche degli individui e delle disuguaglianze intersezionali, ad esempio per quel che riguarda i genitori soli, le persone con disabilità e i figli a carico; insiste sul fatto che l’assistenza erogata per coprire le spese legate alla disabilità e il sostegno attivo all’occupazione sono complementari al reddito minimo e che i primi non dovrebbero sostituire il secondo;
- esprime preoccupazione per il fatto che i criteri di ammissibilità che richiedono un indirizzo permanente, un conto bancario o periodi sproporzionati di soggiorno regolare possono limitare l’accesso ai regimi di reddito minimo e imporre una situazione di indigenza ai gruppi svantaggiati, compresi gli stranieri, i Rom e le persone senza fissa dimora; invita gli Stati membri a garantire che i loro regimi di reddito minimo forniscano una copertura integrale ed efficace alle persone prive di risorse sufficienti e che soddisfano i criteri di ammissibilità, nonché a eliminare gli ostacoli, in particolare per i gruppi svantaggiati;
- esprime preoccupazione per i bassi livelli di utilizzo del sostegno al reddito minimo negli Stati membri; invita gli Stati membri a sensibilizzare in merito ai regimi di reddito minimo, ai criteri di ammissibilità e ai relativi diritti e obblighi, nonché a combattere la stigmatizzazione; invita gli Stati membri a definire procedure di presentazione della domanda semplificate e comprensibili per l’accesso ai regimi di reddito minimo, a eliminare inutili ostacoli amministrativi e a fornire soluzioni online e offline, come ad esempio un punto di contatto unico, un’assistenza umana personalizzata fornita da responsabili designati, appuntamenti in presenza e digitali con i prestatori di servizi pubblici, sportelli unici e un’assistenza tecnica per richiedenti e beneficiari; sottolinea che un modo efficace con cui i fornitori di servizi sociali e le pubbliche amministrazioni, in collaborazione con i portatori di interessi pertinenti, possono far fronte al problema del basso utilizzo consiste nell’individuare proattivamente i potenziali beneficiari, notificare loro l’ammissibilità al regime e poi assisterli attivamente nell’iter di presentazione della domanda e lungo l’intero processo, in modo da garantire l’erogazione regolare delle prestazioni;
- evidenzia la necessità di tenere conto del divario digitale al momento di fornire informazioni sull’ammissibilità e di definire e gestire le procedure di presentazione della domanda, come anche lungo l’intero processo di erogazione delle prestazioni e per tutta la durata delle stesse; pone l’accento sul valore aggiunto dell’assistenza fornita attraverso strumenti online, ma sottolinea che gli strumenti digitali da soli non supereranno gli ostacoli strutturali, quali la mancanza di accesso all’hardware informatico o a una connessione Internet o la mancanza di competenze digitali; esprime preoccupazione per i potenziali problemi derivanti dal divario digitale, in particolare per gli anziani, le persone senza fissa dimora, gli abitanti delle zone remote e i Rom; rammenta che la disponibilità di appuntamenti in presenza con i fornitori di servizi pubblici continua a essere fondamentale per garantire la corretta erogazione dei servizi per tutte le persone prive di risorse sufficienti;
- rileva che l’assistenza informale può determinare una perdita di reddito, l’ampliamento del divario retributivo e pensionistico di genere, la povertà degli anziani e la femminilizzazione della povertà; insiste sul fatto che sarebbe opportuno valorizzare le attività assistenziali non retribuite, riconoscere le competenze dei prestatori di assistenza e incoraggiare l’equa distribuzione delle responsabilità di cura, come posto in evidenza nella strategia europea per l’assistenza; incoraggia vivamente gli Stati membri a migliorare i loro sistemi di protezione sociale e i servizi pubblici, in particolare quelli per la cura dei minori e l’assistenza a lungo termine, in modo che le persone che svolgono lavori domestici non retribuiti, per la maggior parte donne, non vivano in condizioni di povertà ed esclusione sociale e non siano pertanto costrette a fare affidamento sulla protezione sociale, compreso il reddito minimo;
- ritiene tuttavia che i regimi di reddito minimo non dovrebbero sostituirsi a sistemi assistenziali pubblici adeguati, né disincentivare le donne a rientrare nel mercato del lavoro e a ricevere un giusto compenso per il loro lavoro; fa presente che, se non concepiti correttamente, i regimi di reddito minimo possono rafforzare gli stereotipi di genere e ostacolare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- sottolinea che i regimi di reddito minimo, da soli, non sono una via d’uscita dalla povertà; considera fondamentale che il sostegno al reddito e il reddito minimo non contribuiscano alla dipendenza sociale e ritiene che debbano piuttosto essere combinati con incentivi e misure di sostegno, abilitanti e attive per il mercato del lavoro, finalizzate al (re)inserimento di chi è in grado di lavorare, per spezzare il circolo vizioso della povertà e della dipendenza dal sostegno pubblico per le singole persone e le loro famiglie; invita gli Stati membri a integrare i regimi di reddito minimo nell’ambito di una strategia di inclusione proattiva incentrata sulla partecipazione sociale e al mercato del lavoro come anche sul benessere delle persone; sottolinea la necessità sia di politiche generali che di misure mirate che consentano a chi è in grado di lavorare di ottenere posti di lavoro stabili, sicuri e di qualità, che garantiscano a tutti un accesso effettivo, equo e universale ai servizi sociali e pubblici, in particolare nei settori dell’istruzione, della sanità e dell’edilizia abitativa, e che includano opportunità di apprendimento e di occupazione offerte dagli attori dell’economia sociale, come le imprese sociali di inserimento lavorativo;
- invita gli Stati membri ad adottare misure per evitare che i beneficiari siano costretti ad accettare posti di lavoro di scarsa qualità; è del parere che il problema della povertà lavorativa debba essere affrontato con urgenza tramite salari dignitosi, per garantire che il lavoro paghi ed evitare che sia necessario fare affidamento sui regimi di reddito minimo; riconosce tuttavia che il fatto che una persona percepisca una retribuzione non dovrebbe automaticamente escluderla dai regimi di reddito minimo, se la retribuzione non è sufficiente per vivere dignitosamente, e che, nel determinare l’accesso al reddito minimo, si dovrebbe tenere conto della specificità delle situazioni;
- sottolinea che un’occupazione sostenibile e di qualità è fondamentale per ridurre la povertà; evidenzia in tal senso l’importanza di stimolare una crescita stabile, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro di qualità; invita gli Stati membri ad attuare misure strategiche per (re)inserire nel mercato del lavoro coloro che sono in grado di lavorare, anche garantendo che queste misure offrano incentivi sufficienti, come un’istruzione di qualità, attività di formazione e opportunità di riqualificazione e miglioramento delle competenze, promuovendo l’occupazione formale e contrastando il lavoro sommerso, nonché coinvolgendo i datori di lavoro per favorire la conservazione del posto di lavoro e la crescita professionale; invita gli Stati membri a integrare queste misure con servizi di sostegno, quali consulenza, accompagnamento personalizzato e assistenza nella ricerca di un impiego, compresi programmi speciali rivolti agli inoccupati al di fuori di qualsiasi ciclo di istruzione o formazione, ai disoccupati di lunga durata e ai lavoratori poco qualificati, nonché programmi speciali per lo sviluppo di competenze orientate al futuro nell’ottica delle transizioni verde e digitale; invita gli Stati membri a considerare la possibilità di combinare il sostegno al reddito minimo con i redditi da lavoro quale misura progressiva di graduale eliminazione, per sostenere i beneficiari durante il loro (re)inserimento nel mercato del lavoro e garantire che non debbano vivere in condizioni di povertà lavorativa; esprime preoccupazione per la pratica adottata da alcune imprese, che assumono solo i beneficiari di reddito minimo e solo per un periodo di tempo pari alla durata del sostegno pubblico;
- sottolinea che è necessario stimolare la creazione di società inclusive combattendo l’esclusione sociale e la discriminazione e promuovendo nel contempo la giustizia sociale, un’occupazione di qualità e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, attraverso il dialogo sociale, servizi sociali a prezzi abbordabili e accessibili a tutti, come assistenza sanitaria e istruzione, e solidi sistemi di protezione sociale; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per conseguire una convergenza sociale ed economica verso l’alto, contrastare l’aumento delle disuguaglianze tra gli Stati membri e al loro interno e rafforzare la solidarietà; sottolinea che un livello adeguato di sostegno al reddito minimo, indennità di disoccupazione, salari minimi e pensioni può contribuire a tali obiettivi;
- invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere le parti sociali e i portatori di interessi pertinenti, tra cui le organizzazioni della società civile, le persone che vivono in condizioni di povertà e di esclusione sociale e/o i loro rappresentanti, nella messa a punto e nell’attuazione della raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023 e dei regimi di reddito minimo nazionali, al fine di migliorare e, se necessario, ampliare la copertura, l’utilizzo, l’accessibilità e l’adeguatezza dei sistemi di protezione sociale; chiede, a questo proposito, un aumento del numero degli assistenti sociali e degli altri prestatori di servizi sociali negli Stati membri e una loro adeguata formazione, affinché possano lavorare in condizioni ottimali fornendo sostegno e assistenza personalizzata a tutte le persone prive di risorse sufficienti;
- sottolinea la necessità di mettere a punto, negli Stati membri, un sistema di monitoraggio e valutazione solido ed efficace per i regimi di reddito minimo, basato su dati e obiettivi quantitativi precisi e su informazioni qualitative, che dovrebbe coinvolgere i portatori di interessi pertinenti, quali beneficiari, persone a rischio di povertà ed esclusione sociale o che vivono in condizioni di povertà e di esclusione sociale e organizzazioni della società civile, al fine di garantire un impatto reale sul campo; pone l’accento sull’importanza di istituire sistemi completi per il monitoraggio e la rendicontazione dei regimi di reddito minimo a livello nazionale, che tengano conto di altri meccanismi di protezione sociale e delle misure di politica sociale in vigore nel rispettivo Stato membro; sottolinea inoltre la necessità di garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni adeguati tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare quelle responsabili della protezione sociale e dei servizi pubblici per l’impiego;
- rileva che i beneficiari del sostegno al reddito minimo che non sono in grado di lavorare, non riescono a trovare lavoro o non fanno parte della forza lavoro devono avere la possibilità di essere inclusi nella società e contribuirvi con mezzi non economici, come l’istruzione, la formazione, il volontariato, la partecipazione civica e l’impegno sociale su base volontaria;
- invita gli Stati membri, al fine di garantire un’occupazione sostenibile, dignitosa e di qualità, ad attuare rapidamente la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea[25], anche rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva e del dialogo sociale, in stretta collaborazione con le parti sociali, e ad adottare misure adeguate per garantire un salario giusto ed equo per tutti, con una particolare enfasi sulle donne nell’intento di colmare il divario retributivo di genere;
- invita la Commissione a fare uso dei pertinenti programmi dell’Unione per sostenere e monitorare gli Stati membri nell’attuazione delle politiche attive del mercato del lavoro, anche nel quadro dei piani nazionali di ripresa e resilienza, al fine di garantire e agevolare il (re)inserimento nel mercato del lavoro;
- pone l’accento sull’importanza di sistemi di aggiudicazione efficaci a tutti i livelli e invita gli Stati membri a garantire e agevolare l’accesso alla giustizia per richiedenti e beneficiari di reddito minimo, in modo che il diritto di ricorso sia garantito e facilmente accessibile a tutti;
- invita la Commissione ad adottare misure volte alla condivisione delle buone pratiche tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i Rom, le persone che vivono in condizioni di povertà, le donne e altri gruppi svantaggiati;
- invita la Commissione a fornire agli Stati membri risorse più flessibili per contribuire a ridurre il tasso di disoccupazione dei giovani residenti nell’UE, dei gruppi svantaggiati come i Rom, delle persone con disabilità e di altre comunità emarginate;
- pone l’accento sulla necessità di creare opportunità, soprattutto nelle zone svantaggiate, attraverso incubatori, programmi di apprendistato, laboratori e altri programmi locali per la creazione di posti di lavoro, al fine di incoraggiare l’inserimento di partecipanti e beneficiari nel mercato del lavoro;
- incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
[1] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 46.
[2] GU C 41 del 3.2.2023, pag. 1.
[3] GU C 70 E dell’8.3.2012, pag. 8.
[4] GU C 346 del 27.9.2018, pag. 156.
[5] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20211015-1.
[6] https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/10/07/global-action-urgently-needed-to-halt-historic-threats-to-poverty-reduction.
[7] https://www.caritas.eu/minimum-income-schemes-to-ensure-dignity-for-all.
[8] https://eurocarers.org/wp-content/uploads/2018/09/Eurocarers-Needs_final.pdf.
[9] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1092.
[10] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1092.
[11] https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2016/03/2016-ESPN-report-minimum-income.pdf, pag. 22.
[12] https://foodinstitute.com/focus/analysis-how-heatflation-is-heating-up-food-prices/.
[13] https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2022/first-responses-to-cushion-the-impact-of-inflation-on-citizens.
[14] https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/energy-consumer-rights/energy-poverty-eu_en e https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1.
[15] https://rm.coe.int/168047e179, pag. 2.
[16] Proposta di raccomandazione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 28 settembre 2022, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l’inclusione attiva (COM(2022)0490) e relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione, della stessa data (SWD(2022)0313).
[17] https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10417#navItem-relatedDocuments, pag. 4.
[18] GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11.
[19] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Disability_statistics_-_poverty_and_income_inequalities.
[20] https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespn100/default/bar?lang=en.
[21] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Gender_pay_gap_statistics.
[22] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210203-1.
[23] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At-risk-of-poverty_rate#:~:text=The%20at%2Drisk%2Dof%2D,disposable%20income%20after%20social%20transfers.
[24] Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 sulle politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2021 (GU C 184 del 5.5.2022, pag. 33).
[25] GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33.